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PRAIA CITTA' D'EUROPA
Al Sig. Sindaco
Dott. Carlo Lomonaco
del Comune di
Praia a Mare (CS)
OGGETTO:
Interrogazione a risposta scritta e orale in Consiglio comunale e con le
modalità dell’art. 21, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale. – Sentenza TAR Calabria – Catanzaro n°323/21008 –
Presentata subito dopo l’appello al Presidente.
Premesso che:
- in
data 7/09/2009, nella mia qualità di Consigliere comunale del “Gruppo
Praia Città d’Europa” ho presentato interrogazione a risposta scritta al
Sig. Sindaco, alla Segretaria dell’Ente e al Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Urbanistico del Comune di Praia a Mare per sapere:
A)
- se sono stati adottati e posti in essere tutti gli atti successivi e
conseguenziali nel rispetto dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, atteso
che si é in presenza:
1)
- dell’ordinanza di demolizione,
2)
- dell’ atto di accertamento dell’inottemperanza,
3)
- della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, passata ingiudicata.
Tanto viene chiesto nella considerazione che, a norma dell’art. 31 del
DPR n. 380/2001, sussiste l’obbligo da parte del Comune:
-
- di demolire l’opera così acquisita al proprio patrimonio, con
imputazione delle spese a carico del responsabile dell’abuso;
-
- o accertata la sussistenza di prevalenti interessi pubblici,
decida per il mantenimento dell’intervento edilizio, restando così,
l’immobile nel patrimonio del Comune.
B)
– in mancanza dell’adozione degli atti di cui al punto a) della presente
interrogazione, quali iniziative, nel rispetto della legge, ognuno per
la loro responsabilità, intendono assumere.
-
nessuna risposta è pervenuta da parte del Sindaco su quanto evidenziato
nella citata interrogazione, mentre in data 25/09/2009 è pervenuta allo
scrivente nota prot. n. 15306/1 del 18/09/2009 a firma del Responsabile
dell’A.T.U. Geom. Romilda Brancato, che così recita:
“La sottoscritta, facendo seguito alla VS. nota assunta al protocollo
generale in data 07/09/2009 con il n° 15306, riferisce quanto segue:
-
Questo Ufficio non era a conoscenza della sentenza del TAR Calabria –
Catanzaro n. 323/2008;
- In
data 15/01/2009 al prot. N°582, è pervenuta richiesta di Permesso di
Costruire per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico del rudere
sito in Loc. Foresta, a firma del XXXXX XXXXX;
- In
data 15/09/2009 al prot. N° 15725, è pervenuta richiesta di Permesso a
Costruire in sanatoria, a firma del Sig. XXXXX XXXXX per la
realizzazione di opere oggetto dell’ordinanza di demolizione e riduzione
in pristino dello stato dei luoghi prot. N° 5030 del 05/06/2000, con la
specificazione che la medesima è da intendersi in sostituzione della
precedente istanza prot. N. 582 del 15/01/2009;
-
Pertanto, per le su esposte motivazioni, e prima di esprimere il parere
in merito all’ultima istanza, questo ufficio non può portare ad
esecuzione gli atti consequenziali alla ridetta ordinanza prot. N° 5030
del 05/06/2000, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. N°380/2001”.
Considerato che il Sindaco entro i giorni stabiliti dalla Legge, dalla
Statuto comunale e dal Regolamento del Consiglio, non ha inteso fornire
nessun riscontro alla interrogazione presentata 7/09/2009, la stessa
oggi (23/10/2009) viene riproposta in Consiglio Comunale a risposta
scritta e orale da presentare nel consesso, e che qui si trascrive:
Premesso che:
-
in data 5 giugno 2000 è stata emessa ordinanza prot. n.5030, dal
responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare, nei
confronti del sig. XXXXX XXXXX da Praia a Mare, ed avente ad oggetto
opere edilizie realizzate in totale difformità dalla concessione
edilizia, a seguito di verbale di sopralluogo da parte dei Vigili Urbani
in data 15maggio 2000;
-
successivamente all’ordinanza di demolizione è stato emesso atto di
accertamento dell’inottemperanza, portato a conoscenza del responsabile
dell’abuso, valevole quale titolo per l’immissione nel possesso e per la
trascrizione nei Registri Immobiliari (art. 31, comma IV del DPR
380/2001;
-
per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita
e di diritto al patrimonio comunale del bene realizzato, dell’area su
cui esso insiste e di quella necessaria alla realizzazione di opere
analoghe, giusta quanto stabilito dall’art. 31 comma III, del DPR n.
380/2001, analogo al previgente art. 7 della legge 47/85;
-
il Responsabile dell’abuso, avverso l’ordinanza di demolizione,
presentava ricorso al TAR Calabria- Catanzaro, iscritto al n. 2772/2000;
-
in data 6 dicembre 2000 il TAR Calabria – Catanzaro emetteva ordinanza
cautelare n. 1004, con la quale è stata accolta l’istanza di
sospensione dei provvedimenti impugnati;
-
il TAR Calabria sede di Catanzaro con decisione nella Camera di
Consiglio del 5 ottobre 2007 emetteva sentenza n. 323/2008 depositata in
segreteria l’1 aprile 2008, con la quale respingeva il ricorso
presentato dal Responsabile dell’abuso, avverso l’ordinanza di
demolizione n. 5030 del 5 giugno 2000, sopra meglio specificata;
Sentenza, ora, passata ingiudicata.
-
in presenza dell’ordinanza di demolizione, dell’ atto di
accertamento dell’inottemperanza, della sentenza del TAR Calabria
– Catanzaro sussiste, per legge l’obbligo, da parte del Comune di
demolire l’opera così acquisita al proprio patrimonio, con imputazione
delle spese a carico del responsabile dell’abuso, salvo che, con
delibera di Consiglio comunale, venga accertata la sussistenza di
prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell’intervento edilizio,
restando l’immobile nel patrimonio del Comune in cui è entrato nei
termini dinanzi indicati;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge n. 267/2000;
Il
sottoscritto Antonio Praticò, nella sua qualità di Consigliere comunale
del Gruppo “Praia Città d’Europa, in ottemperanza al suo mandato
elettorale e alle sue funzioni consiliari
INTERROGA
IL SINDACO
PER SAPERE, ATTESO IL
TEMPO TRASCORSO
A)
- se sono stati adottati e posti in essere tutti gli atti successivi e
conseguenziali nel rispetto dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, atteso
che si é in presenza:
1)-
dell’ordinanza di demolizione,
2)
- dell’ atto di accertamento dell’inottemperanza,
3)
- della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, passata ingiudicata.
Tanto viene chiesto nella considerazione che a norma dell’art. 31 del
DPR n. 380/2001 sussiste l’obbligo da parte del Comune:
-
- di demolire l’opera così acquisita al proprio patrimonio, con
imputazione delle spese a carico del responsabile dell’abuso;
-
- o accertata la sussistenza di prevalenti interessi pubblici decida
per il mantenimento dell’intervento edilizio, restando così,
l’immobile nel patrimonio del Comune.
B)
– in mancanza dell’adozione degli atti di cui al punto a) della presente
interrogazione, quali iniziative, nel rispetto della legge, ognuno per
la loro responsabilità, intendono assumere.
La presente viene rimessa all’Ufficio Tecnico Urbanistico e al
Comando di P.M. per quanto, eventualmente, di propria competenza con
apposita lettera di trasmissione..
Infine, al Sig. Sindaco – Presidente, si rappresenta che ove la risposta
scritta e orale non venga data nel corso della seduta odierna del
Consiglio Comunale (23/10/2009), la presente interrogazione dovrà essere
inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, da convocare
entro i termini di legge, recante il seguente oggetto:
“Interrogazione a risposta scritta e orale - Sentenza TAR Calabria –
Catanzaro n° 323/2i008”
Praia a Mare lì 23//10/2009
IL
CONSIGLIERE COMUNALE
(Antonio
PRATICO’)
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