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Ultimo aggiornamento:

10/01/2010 22.11

 

 

 

       

 

 

                                         PRAIA CITTA' D'EUROPA

                                                          

                                                                                                              Al Sig. Sindaco

                                                                                                              Dott. Carlo Lomonaco

        del Comune di

                 Praia a Mare (CS)

 

                                                                                  All’Assessore

                                                                                                        All’Urbanistica e ai LL.PP.

                                                                                     del Comune di

                                                                                                           Praia a Mare (CS)

                                                                               All’Assessore

                                                                                   All’Ambiente

                                                                                      del Comune di

                                                                                                            Praia a Mare (CS)

 

Alla Segretaria Comunale

Dott/ssa Santa Rosaria Algieri

del Comune di

Praia a Mare (CS)

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta orale in Consiglio comunale e con le modalità dell’art. 21, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. – Canale di raccolta delle acque meteoriche Loc. Mantinera – Presentata subito dopo l’appello al Presidente.

 

   Premesso che:

- Il Consiglio comunale del Comune di Praia a Mare in data 8/06/1982 con delibera n.35/Bis ha approvato lo schema di convenzione  e la Lottizzazione della Ditta XXXXXX - XXXXX s.r.l. – Località Mantinera, nonché il relativo progetto del canale di raccolta delle acque meteoriche avente le seguenti caratteristiche:

-         n° 2 basamenti in calcestruzzo cementizio dosato a Q.LI 2,00 di cemento a Mc.

-         N. 1 platea  tra i due basamenti, alta 40 cm. da realizzare in calcestruzzo cementizio dosato a Q.LI 2,5 di cemento a Mc.

-         N° 2 spallette del canale, poggiati sui basamenti, Lo spessore delle spallette è ci cm.60 e l’altezza delle stesse è di cm. 130, il tutto da realizzare in calcestruzzo cementizio dosato a Q.LI 2,5 di cemento a Mc.

 

. Il Consiglio comunale con la delibera di cui sopra ha fatto proprie tutte le prescrizioni contenute nel parere della Regione Calabria – Assessorato Regionale ai LL.PP. – Ufficio del Genio Civile di Cosenza, rilasciato a norma dell’art. 13 della legge 2/02/1974, n°64, prot. n. 18339 sez. 7° del 14/12/1981, che detta le seguenti condizioni:

1)- prima di dar corso a qualsiasi edificazione od opera di urbanizzazione, sia realizzato a cura della ditta interessata il canale previsto per dare continuità fino al mare all’alveo del fosso naturale sovrastante l’area lottizzanda.

Detta opera dovrà essere realizzata a cura e spese della ditta proprietaria della lottizzazione, conformemente al progetto allegato e dovrà avere le caratteristiche costruttive e la sezione idonea a contenere la portata liquida e solida di max piena di tutto il bacino imbrifero di dominio e delle canalizzazioni secondarie che si dovranno costruire per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche dell’area lottizzanda. Queste ultime dovranno, infatti, essere convogliate nel canale e non immesse in falda, come previsto in progetto. In sede esecutiva dovranno essere anche eseguite le verifiche di stabilità delle opere trasversali previste a monte del canale.

2)- Vengano immesse nel canale medesimo, mediante apposite diramazioni secondarie, anche le acque piovane eventualmente defluenti nelle altre incisioni del costone roccioso sovrastante, onde eliminare i loro apporti nella falda freatica esistente.

- L’opera così realizzata sarà trasferita gratuitamente al Comune solo a esito favorevole del collaudo e che lo stesso sia regolarmente approvato.

A dire dei cittadini ora sembrerebbe che:

 a)- il canale di che trattasi, in violazione di quanto convenuto e sottoscritto tra le parti in convenzione, non é stato realizzato nel rispetto di quanto stabilito ed approvato dal Genio Civile di Cosenza con nota prot. n. 18339 sez. 7° del 14/12/1981, né da parte dei lottizzanti e né da parte dei legittimi proprietari dei fabbricati, a qualsiasi titolo. La sua mancata realizzazione non ha consentito al Comune di acquisirlo al proprio patrimonio e conseguentemente non ha approvato gli atti di collaudo,

b)- l’opera de qua doveva essere realizzata a spese dei lottizzanti, ovvero a spese dei cittadini proprietari dei fabbricati realizzati all’interno del piano di lottizzazione oggetto dell’intervento di canalizzazione delle acque, per come stabilito in convenzione e dal parere espresso dal Genio Civile di Cosenza;

c)- in presenza della mancata   realizzazione del canale delle acque meteoriche, il comune di Praia a Mare doveva procedere in danno alla realizzazione dell’opera di che trattasi, previa acquisizione dei pareri e autorizzazioni di legge, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 5 bis della convenzione approvata con delibera consiliare n. 35/bis del 8/06/2002, che così recita: “ Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione del lottizzante ed a spese delle medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto…” Comportamento, in passato, già messo in atto per altre lottizzazioni;

d)- il Comune di Praia a Mare, in spregio a quanto stabilito dal Consiglio comunale, dal parere vincolante del Genio Civile di Cosenza giusta nota prot. n. 18339 sez. 7° del 14/12/1981, ha proceduto alla realizzazione di un  canale, a propria cura e spese, in assenza di progetto, di pareri ed autorizzazioni di legge, di un tecnico responsabile della progettazione e direzione lavori e in assenza del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e, che l’opera fin qui realizzata è in totale difformità del progetto allegato alla lottizzazione di che trattasi e, senza che nessuno dell’Ente, a qualsiasi titolo, abbia fatto rilevare ed eccepire tali gravi incongruenze, consentendo,così, la realizzazione del canale imbrifero in maniera del tutto illegale;

e)- i lavori, fin qui realizzati sono stati eseguiti sotto la guida dell’Assessore all’Urbanistica e ai LL.PP. del Comune di Praia a Mare che impartiva sul posto e senza riferimento ad alcun progetto, disposizioni agli operai del Consorzio Valle Lao utilizzati per lo scopo, pur in assenza dei responsabili tecnici previsti dalla legge;

f)- a riprova che l’opera in questione è stata realizzata a cura e spese del Comune di Praia a Mare,      agli atti esistono le determine datate 9/03/2009 e 27/03/2009  a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistico per l’acquisto di 2000 blocchi di cemento e successivamente per l’acquisto di ulteriori 1000 blocchi di cemento, tutti destinati alla realizzazione della canalizzazione delle acque meteoriche in Località Mantinera; (si allegano n. 9 (nove)  fotografie, per verificare nel dettaglio quanto rappresentato, poiché credo che le foto, talvolta, possano esprimersi meglio di qualsiasi parola);    

Che in presenza di tanto, ove risulti vero, risulta difficile comprendere i motivi della condotta posta in essere dall’Amministrazione Comunale, la quale ha utilizzato denaro pubblico per realizzare un’opera i cui costi erano integralmente a carico dei lottizzanti e, che tale condotta diventa ancor più sconcertante, sempre se dovesse risultare vero, che i lavori di canalizzazione delle acque possano interessare un Assessore del comune, in quanto potrebbe essere proprietario di un fabbricato;

Ritenuto che l’opera in questione ha una particolare valenza per la tutela della pubblica incolumità, essendo finalizzata a convogliare le acque meteoriche provenienti dal costone roccioso posto alle spalle della loc. Mantinera e dirigerle in mare senza recare danno alle  abitazioni poste a ridosso della parete, risulta che era assolutamente necessario predisporre una idonea progettazione nella quale il dimensionamento del canale scaturisse dall’esecuzione di calcoli idraulici basati sui dati pluviometrici storici dell’area interessata per  determinazione della portata massima di piena

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Il sottoscritto Antonio Praticò, nella sua qualità di Consigliere comunale del gruppo “Praia Città d’Europa” per l’espletamento del proprio mandato elettorale

INTERROGA

IL SINDACO

L’ASSESSORE AIL’URBANISTICA E AI LL.PP.

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE

IL SEGRETARIO

PER SAPERE

1)- se risulta vero che il canale di raccolta delle acque meteoriche previsto nella convenzione della lottizzazione XXXXXX s.r.l. e XXXXXX s.r.l. approvata con delibera del Consiglio comunale n. 35/bis in data 8/06/1982 secondo le prescrizioni contenute nel parere del Genio Civile di Cosenza, rilasciato a norma dell’art. 13 della legge 2/02/1974, n°64, prot. n. 18339 sez. 7° del 14/12/1981 sia stato realizzato a cura e spese da parte di tutti gli interessati alla lottizzazione a qualsiasi titolo.  

2) ove il canale di che trattasi non sia stato realizzato nei modi e termini previsti in convenzione sottoscritta tra le parti, il Comune, ha proceduto a realizzarlo in danno verso tutti coloro che risultano interessati alla ridetta lottizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.5/bis della convenzione approvata con delibera consiliare n. 35/bis dell’8/06/1982;

3) ove il Comune non abbia proceduto in danno, quali sono stati i motivi che hanno indotto l’Amministrazione comunale a realizzare il canale imbrifero, a propria cura e spese, atteso che si è in presenza di ben due determine di spesa a carico del Comune che prevedono l’acquisto del materiale (blocchi di cemento) che di fatto è stato impiegato per la costruzione dell’opera, utilizzando, così, denaro pubblico per realizzare un’opera i cui costi erano integralmente a carico dei lottizzanti e di tutti gli aventi titolo, violando, così, quanto statuito all’art. 5/bis della convenzione approvata con delibera consiliare n. 35/bis dell’8/06/1982;

4) se il comune nel procedere alla realizzazione del canale imbrifero, a propria cura e spese, ha eseguito i lavori nel rispetto del progetto approvato dal Genio Civile di Cosenza;

5) se l’Assessore all’Urbanistica e LL.PP. del Comune di Praia a Mare si preoccupava quasi giornalmente, di dare disposizioni, ai dipendenti del Consorzio Valle Lao di Scalea, impegnati nella esecuzione dei lavori del ridetto canale imbrifero, per come procedere alla realizzazione;

6)  se esiste il progetto approvato, così come attualmente realizzato, e corredato di pareri ed autorizzazioni di legge, di un tecnico responsabile della progettazione e direzione lavori e di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, atteso che l’opera fin qui realizzata è in totale difformità al progetto allegato alla lottizzazione di che trattasi,

7) nell’eventuale mancanza di progettazione quali sono stati i motivi che hanno indotto l’Amministrazione comunale a dar corso ai lavori di realizzazione del canale imbrifero in loc. Mantinera senza  gli studi tecnici necessari a dimensionare un’opera così delicata per il territorio e per l’incolumità dei cittadini interessati;

8) se esiste il nulla – osta ambientale da parte del Ministero dei Beni Paesaggisti e Ambientali atteso che l’area interessata dall’opera risulta essere vincolata sotto l’aspetto paesaggistico – ambientale;

9) se è stata verificata la fattibilità dell’opera con il PAI;

10) se esiste l’autorizzazione a costruire rilasciata dal Comune di Praia a Mare, onde procedere alla realizzazione del più volte citato canale imbrifero;

11) se è vero che il Comune di Praia a Mare, nel realizzare il ridetto canale ha impiegato  manodopera,  che di fatto risultava essere alle dipendenze del Consorzio Valle Lao  di Scalea;

12) é vero che alla realizzazione del canale risulta essere interessato un Assessore comunale titolare di un fabbricato ricadente all’interno della lottizzazione;.

13) se l’opera così come realizzata è garante della pubblica e privata incolumità, attesa la sua particolare valenza sul territorio, essendo finalizzata a convogliare le acque meteoriche provenienti dal costone roccioso posto alle spalle della loc. Mantinera e dirigerle verso il mare senza recare danno alle abitazioni poste a ridosso della parete, attesa l’importanza dell’opera e la necessità che la

stessa preservi i lottizzanti e/o proprietari dei fabbricati, ivi realizzati, da eventuali esondazioni delle acque meteoriche;

14)- se per la messa in opera dei blocchi di cemento e per la realizzazione della platea, risulta che sia stata acquistata  “sabbia misto”, “sabbia grigliata” e cemento, si chiede di conoscere le relative determine che hanno autorizzato tali acquisti;

15) ove si fosse in presenza di eventuali irregolarità e abusi quali iniziative l’Amministrazione comunale intende intraprendere;

16)- La presente viene rimessa all’Ufficio Tecnico Urbanistico e al Comando di P.M. per quanto, eventualmente, di propria competenza.

Infine, al Sig. Sindaco – Presidente, si rappresenta che ove la risposta orale non venga data nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale (29/09/2009), la presente interrogazione dovrà essere inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, da convocare entro i termini di legge.

 Praia a Mare lì 29/09/2009             

                                                                                                        Il Consigliere Comunale

                                                                                                   (Gruppo Praia Città d’Europa)

                                                                                                                Antonio Praticò

 

 

Allegati: - n. 9 fotografie (per verificare nel dettaglio quanto rappresentato, poiché credo che le foto talvolta possano esprimersi meglio di qualsiasi parola);    

-         disegno del canale approvato con la lottizzazione;

-         parere art. 13 legge 2/02/74, n.64, prot. 18339/ Sez. 7/A del 14/12/1981;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

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