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PRAIA CITTA' D'EUROPA
Al Sig. Sindaco
Dott. Carlo Lomonaco
del Comune
di
Praia a Mare (CS)
All’Assessore
All’Urbanistica e ai LL.PP.
del Comune di
Praia a Mare (CS)
All’Assessore
All’Ambiente
del Comune di
Praia a Mare (CS)
Alla Segretaria
Comunale
Dott/ssa Santa Rosaria Algieri
del Comune di
Praia a Mare (CS)
OGGETTO:
Interrogazione a risposta orale in Consiglio comunale e con le modalità
dell’art. 21, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale. – Canale di raccolta delle acque meteoriche Loc. Mantinera –
Presentata subito dopo l’appello al Presidente.
Premesso che:
- Il Consiglio comunale del Comune di Praia a Mare in data
8/06/1982 con delibera n.35/Bis ha approvato lo schema di convenzione e
la Lottizzazione della Ditta XXXXXX - XXXXX s.r.l. – Località Mantinera,
nonché il relativo progetto del canale di raccolta delle acque
meteoriche avente le seguenti caratteristiche:
-
n° 2 basamenti in calcestruzzo cementizio dosato a Q.LI 2,00 di
cemento a Mc.
-
N. 1 platea tra i due basamenti, alta 40 cm. da realizzare in
calcestruzzo cementizio dosato a Q.LI 2,5 di cemento a Mc.
-
N° 2 spallette del canale, poggiati sui basamenti, Lo spessore
delle spallette è ci cm.60 e l’altezza delle stesse è di cm. 130, il
tutto da realizzare in calcestruzzo cementizio dosato a Q.LI 2,5 di
cemento a Mc.
. Il Consiglio comunale con la delibera di cui sopra ha fatto proprie
tutte le prescrizioni contenute nel parere della Regione Calabria –
Assessorato Regionale ai LL.PP. – Ufficio del Genio Civile di Cosenza,
rilasciato a norma dell’art. 13 della legge 2/02/1974, n°64, prot. n.
18339 sez. 7° del 14/12/1981, che detta le seguenti condizioni:
1)- prima di dar corso a qualsiasi edificazione od opera di urbanizzazione,
sia realizzato a cura della ditta interessata il canale previsto per
dare continuità fino al mare all’alveo del fosso naturale sovrastante
l’area lottizzanda.
Detta opera dovrà essere realizzata a cura e spese della ditta
proprietaria della lottizzazione, conformemente al progetto allegato e
dovrà avere le caratteristiche costruttive e la sezione idonea a
contenere la portata liquida e solida di max piena di tutto il bacino
imbrifero di dominio e delle canalizzazioni secondarie che si dovranno
costruire per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche
dell’area lottizzanda. Queste ultime dovranno, infatti, essere
convogliate nel canale e non immesse in falda, come previsto in
progetto. In sede esecutiva dovranno essere anche eseguite le verifiche
di stabilità delle opere trasversali previste a monte del canale.
2)- Vengano immesse nel canale medesimo, mediante apposite diramazioni
secondarie, anche le acque piovane eventualmente defluenti nelle altre
incisioni del costone roccioso sovrastante, onde eliminare i loro
apporti nella falda freatica esistente.
- L’opera così realizzata sarà trasferita gratuitamente al Comune
solo a esito favorevole del collaudo e che lo stesso sia regolarmente
approvato.
A dire dei cittadini ora sembrerebbe che:
a)- il canale di che trattasi, in violazione di quanto convenuto e
sottoscritto tra le parti in convenzione, non é stato realizzato nel
rispetto di quanto stabilito ed approvato dal Genio Civile di Cosenza
con nota prot. n. 18339 sez. 7° del 14/12/1981, né da parte dei
lottizzanti e né da parte dei legittimi proprietari dei fabbricati, a
qualsiasi titolo. La sua mancata realizzazione non ha consentito al
Comune di acquisirlo al proprio patrimonio e conseguentemente non ha
approvato gli atti di collaudo,
b)- l’opera de qua doveva essere realizzata a spese dei
lottizzanti, ovvero a spese dei cittadini proprietari dei fabbricati
realizzati all’interno del piano di lottizzazione oggetto
dell’intervento di canalizzazione delle acque, per come stabilito in
convenzione e dal parere espresso dal Genio Civile di Cosenza;
c)- in presenza della mancata realizzazione del canale
delle acque meteoriche, il comune di Praia a Mare doveva procedere
in danno alla realizzazione dell’opera di che trattasi, previa
acquisizione dei pareri e autorizzazioni di legge, nel rispetto di
quanto stabilito all’art. 5 bis della convenzione approvata con delibera
consiliare n. 35/bis del 8/06/2002, che così recita: “ Il Comune si
riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori
di costruzione delle opere e servizi in sostituzione del lottizzante ed
a spese delle medesima, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai
regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto…” Comportamento,
in passato, già messo in atto per altre lottizzazioni;
d)- il Comune di Praia a Mare, in spregio a quanto stabilito dal
Consiglio comunale, dal parere vincolante del Genio Civile di Cosenza
giusta nota prot. n. 18339 sez. 7° del 14/12/1981, ha proceduto alla
realizzazione di un canale, a propria cura e spese, in assenza
di progetto, di pareri ed autorizzazioni di legge, di un tecnico
responsabile della progettazione e direzione lavori e in assenza del
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e,
che l’opera fin qui realizzata è in totale difformità del progetto
allegato alla lottizzazione di che trattasi e, senza che nessuno
dell’Ente, a qualsiasi titolo, abbia fatto rilevare ed eccepire tali
gravi incongruenze, consentendo,così, la realizzazione del canale
imbrifero in maniera del tutto illegale;
e)- i lavori, fin qui realizzati sono stati eseguiti sotto
la guida dell’Assessore all’Urbanistica e ai LL.PP. del Comune di Praia
a Mare che impartiva sul posto e senza riferimento ad alcun progetto,
disposizioni agli operai del Consorzio Valle Lao utilizzati per lo
scopo, pur in assenza dei responsabili tecnici previsti dalla legge;
f)- a riprova che l’opera in questione è stata realizzata a cura e
spese del Comune di Praia a Mare, agli atti esistono le determine
datate 9/03/2009 e 27/03/2009 a firma del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Urbanistico per l’acquisto di 2000 blocchi di cemento e
successivamente per l’acquisto di ulteriori 1000 blocchi di cemento,
tutti destinati alla realizzazione della canalizzazione delle acque
meteoriche in Località Mantinera; (si allegano n. 9 (nove)
fotografie, per verificare nel dettaglio quanto rappresentato,
poiché credo che le foto, talvolta, possano esprimersi meglio di
qualsiasi parola);
Che in presenza di tanto, ove risulti vero, risulta difficile
comprendere i motivi della condotta posta in essere dall’Amministrazione
Comunale, la quale ha utilizzato denaro pubblico per realizzare un’opera
i cui costi erano integralmente a carico dei lottizzanti e, che tale
condotta diventa ancor più sconcertante, sempre se dovesse risultare
vero, che i lavori di canalizzazione delle acque possano interessare un
Assessore del comune, in quanto potrebbe essere proprietario di un
fabbricato;
Ritenuto che l’opera in questione ha una particolare valenza per la
tutela della pubblica incolumità, essendo finalizzata a convogliare le
acque meteoriche provenienti dal costone roccioso posto alle spalle
della loc. Mantinera e dirigerle in mare senza recare danno alle
abitazioni poste a ridosso della parete, risulta che era assolutamente
necessario predisporre una idonea progettazione nella quale il
dimensionamento del canale scaturisse dall’esecuzione di calcoli
idraulici basati sui dati pluviometrici storici dell’area interessata
per determinazione della portata massima di piena
Tutto ciò premesso
Visto il D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Il sottoscritto Antonio Praticò, nella sua qualità di Consigliere comunale
del gruppo “Praia Città d’Europa” per l’espletamento del proprio mandato
elettorale
INTERROGA
IL SINDACO
L’ASSESSORE AIL’URBANISTICA E AI LL.PP.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
IL SEGRETARIO
PER SAPERE
1)- se risulta vero che il canale di raccolta delle acque
meteoriche previsto nella convenzione della lottizzazione XXXXXX s.r.l.
e XXXXXX s.r.l. approvata con delibera del Consiglio comunale n. 35/bis
in data 8/06/1982 secondo le prescrizioni contenute nel parere del Genio
Civile di Cosenza, rilasciato a norma dell’art. 13 della legge
2/02/1974, n°64, prot. n. 18339 sez. 7° del 14/12/1981 sia stato
realizzato a cura e spese da parte di tutti gli interessati alla
lottizzazione a qualsiasi titolo.
2) ove il canale di che trattasi non sia stato realizzato nei modi
e termini previsti in convenzione sottoscritta tra le parti, il Comune,
ha proceduto a realizzarlo in danno verso tutti coloro che
risultano interessati alla ridetta lottizzazione, nel rispetto di quanto
stabilito dall’art.5/bis della convenzione approvata con delibera
consiliare n. 35/bis dell’8/06/1982;
3) ove il Comune non abbia proceduto in danno, quali sono stati i
motivi che hanno indotto l’Amministrazione comunale a realizzare il
canale imbrifero, a propria cura e spese, atteso che si è in presenza di
ben due determine di spesa a carico del Comune che prevedono l’acquisto
del materiale (blocchi di cemento) che di fatto è stato impiegato per la
costruzione dell’opera, utilizzando, così, denaro pubblico per
realizzare un’opera i cui costi erano integralmente a carico dei
lottizzanti e di tutti gli aventi titolo, violando, così, quanto
statuito all’art. 5/bis della convenzione approvata con delibera
consiliare n. 35/bis dell’8/06/1982;
4) se il comune nel procedere alla realizzazione del
canale imbrifero, a propria cura e spese, ha eseguito i lavori nel
rispetto del progetto approvato dal Genio Civile di Cosenza;
5) se l’Assessore all’Urbanistica e LL.PP. del Comune di
Praia a Mare si preoccupava quasi giornalmente, di dare
disposizioni, ai dipendenti del Consorzio Valle Lao di Scalea,
impegnati nella esecuzione dei lavori del ridetto canale imbrifero, per
come procedere alla realizzazione;
6) se esiste il progetto approvato, così come attualmente realizzato,
e corredato di pareri ed autorizzazioni di legge, di un
tecnico responsabile della progettazione e direzione lavori e di un
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
atteso che l’opera fin qui realizzata è in totale difformità al
progetto allegato alla lottizzazione di che trattasi,
7) nell’eventuale mancanza di progettazione quali sono stati i motivi
che hanno indotto l’Amministrazione comunale a dar corso ai lavori di
realizzazione del canale imbrifero in loc. Mantinera senza gli studi
tecnici necessari a dimensionare un’opera così delicata per il
territorio e per l’incolumità dei cittadini interessati;
8) se esiste il nulla – osta ambientale da parte del
Ministero dei Beni Paesaggisti e Ambientali atteso che l’area
interessata dall’opera risulta essere vincolata sotto l’aspetto
paesaggistico – ambientale;
9) se è stata verificata la fattibilità dell’opera con il PAI;
10) se esiste l’autorizzazione a costruire rilasciata dal Comune di
Praia a Mare, onde procedere alla realizzazione del più volte citato
canale imbrifero;
11) se è vero che il Comune di Praia a Mare, nel realizzare il ridetto
canale ha impiegato manodopera, che di fatto risultava essere alle
dipendenze del Consorzio Valle Lao di Scalea;
12) é vero che alla realizzazione del canale risulta essere
interessato un Assessore comunale titolare di un fabbricato ricadente
all’interno della lottizzazione;.
13) se l’opera così come realizzata è garante della pubblica e
privata incolumità, attesa la sua particolare valenza sul territorio,
essendo finalizzata a convogliare le acque meteoriche provenienti dal
costone roccioso posto alle spalle della loc. Mantinera e dirigerle
verso il mare senza recare danno alle abitazioni poste a ridosso della
parete, attesa l’importanza dell’opera e la necessità che la
stessa preservi i lottizzanti e/o proprietari dei fabbricati, ivi
realizzati, da eventuali esondazioni delle acque meteoriche;
14)- se per la messa in opera dei blocchi di cemento e per la
realizzazione della platea, risulta che sia stata acquistata “sabbia
misto”, “sabbia grigliata” e cemento, si chiede di conoscere le relative
determine che hanno autorizzato tali acquisti;
15) ove si fosse in presenza di eventuali irregolarità e abusi
quali iniziative l’Amministrazione comunale intende intraprendere;
16)- La presente viene rimessa all’Ufficio Tecnico Urbanistico e al
Comando di P.M. per quanto, eventualmente, di propria competenza.
Infine, al Sig. Sindaco – Presidente, si rappresenta che ove la risposta
orale non venga data nel corso della seduta odierna del Consiglio
Comunale (29/09/2009), la presente interrogazione dovrà essere inserita
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, da convocare entro i
termini di legge.
Praia a Mare lì 29/09/2009
Il Consigliere Comunale
(Gruppo Praia Città
d’Europa)
Antonio Praticò
Allegati: - n. 9 fotografie (per verificare nel dettaglio quanto
rappresentato, poiché credo che le foto talvolta possano esprimersi
meglio di qualsiasi parola);
-
disegno del canale approvato con la lottizzazione;
-
parere art. 13 legge 2/02/74, n.64, prot. 18339/ Sez. 7/A del
14/12/1981;






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