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Ultimo aggiornamento:

01/04/2010 22.38

 

 

 

       
                                         

                                                          

                                                                                                              Al Sig. Sindaco

                                                                                                              Dott. Carlo Lomonaco

        del Comune di

         Praia a Mare (CS)

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta e orale in Consiglio comunale e con le modalità dell’art. 21, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. – “Sito inquinato contaminato area antistante impianto produttivo – industriale denominato Marlane di proprietà Marzotto S.p.A., già delimitata da recinzione metallica su tre lati e sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la fabbrica ex Marlane, il depuratore comunale di Praia a Mare e la strada lungomare, in agro di Praia a Mare, provincia di Cosenza – realizzazione interventi bonifica sito”. Presentata in Consiglio comunale del 31/03/2010, subito dopo l’appello, al Presidente.

 

 

Udito l’intervento televisivo del dott. Carlo Lomonaco nella sua qualità di Sindaco del comune di Praia a Mare.

Visto l’articolo apparso a pag. 40 del giornale  “Il Quotidiano” del 28.03.2010 dal titolo  “Marlane, interviene il sindaco” e dal sottotitolo “ per Lomonaco i rischi relativi alle polveri sottili non sono citati nella relazione”,

 

Premesso che:

 

- in data 15/12/2006 al n. 22957 prot. Gen. è pervenuta al Comune di Praia comunicazione, mediante fax, da parte della Procura della Repubblica di Paola a firma del S. Procuratore dott. Francesco Geco, di cui al Proc. 3018/06/21 RG.N.R.  con la quale si comunica che:

"Oggetto: D. Lgs 3 aprile 2006 nr. 152 - art. 8 comma 10 e succ. D.M. 471/99 Sito inquinato area

antistante impianto produttivo - industriale denominato Marlane di proprietà Marzotto S.p.A., già delimitata da recinzione metallica su tre lati e sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la fabbrica ex Marlane, il depuratore Comunale di Praia a Mare e la strada lungomare, in agro in Praia a Mare, provincia di Cosenza - realizzazione interventi bonifica sito.

Questo ufficio nell'ambito del proc. Pen. 3018/06/21/R.G.N.R. a margine indicato, ha disposto una serie di campionamenti del suolo e sottosuolo nel sito indicato in oggetto ed acquisito gli esiti delle analisi, effettuati dall'Arpacal e da altro laboratorio di analisi. 1 risultati delle predette analisi hanno evidenziato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabile nel suolo e nel sottosuolo relativamente ai seguenti composti inorganici di cui all'allegato 1 tabella 1 colonna A del D.M. 471/99 per cromo VI, cromo totale, zinco, rame e piombo ed all'allegato 1 tabella 1 colonna B del DM 471/99 per cromo totale, rendendosi necessaria la bonifica e decontaminazione del sito di cui all'oggetto, ai sensi del titolo V "bonifica di sili contaminati " art. 239 successivi del DLgs 152/06 e D.J\;[ 471/99 (misure di prevenzione, messa in sicurezza di emergenza, verifica, piano di caratterizzazione, ecc). Il test di cessione, in un campione, ha realizzato la concentrazione di cromo totale e cromo VI superiore alla tab. 2 alI. 5 del D Lgs. 152/06, riferita alle acque sotterranee. Per un campione l 'Arpacal ha individuato il codice CER del rifìuto (040222) relativo a "rifiuti dell'industria tessile - rifiuti da fibre tessili lavorate " ed altresì "ha evidenziato che il cromo VI è cancerogeno ed estremamente solubile, pertanto è necessario verificare se eventuali falde acquifere sottostanti siano state contaminate ". Altresì è stato accertato un illecito smaltimento di rifiuti, interrati nell'area di che trattasi, costituiti da lana di vetro, plastiche, metalli, ecc. e rifiuti derivanti dall'attività edilizia ... .... "

- in pari data, 15/12/2006, il Comune emetteva ordinanza prot. n. 22957/1/2006, contingibile e urgente in cui la Marzotto veniva diffidata ad adempiere secondo legge con la seguente ammonizione“

SI DIFFIDA

La Manifatture Lane G. Marzotto e figli S.p.A. con sede in Valdagno (VI) - 36078 - al Largo S. Margherita n. I, nella persona di:

- Sassi Stefano, nella qualità di Amministratore delegato della Manifatture Lane G. Marzotto e figli S.p.A.;

B. Silvio Cipolotti, nato a Portogruaro (VE) il 31/01/1946 e residente in Valdagno alla Via Brugherio civ. 2, nella qualità di responsabile/delegato degli affari Legali e Societari della Manifatture Lane G. Marzotto efigli S.p.A.;

Affinché, relativamente al sito inquinato di proprietà della stessa, individuato nell'area antistante l'impianto produttivo - industriale denominato Mariane di Praia a Mare, già delimitata da recinzione metallica'su tre lati e sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la fabbrica ex Marlane, il depuratore Comunale di Praia a Mare e la strada lungomare denominata Via F. Sirimarco:

1. adotti entro 48 ore dalla notifica della presente ordinanza le misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, attuando misure di monitoraggio per accertare le condizioni di inquinamento nonché prevedendo i controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante, dandone immediata  comunicazione a questo Ente, alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria e al Prefetto di Cosenza, al fine di consentire le conseguenti verifiche circa l'efficacia degli interventi stessi, con la possibilità da parte degli Enti competenti di fissare prescrizioni ed interventi integrativi da adottare.

La società sopra indicata dovrà richiedere preventivamente il dissequestro dell'area in questione alfine di eseguire quanto disposto.

2. Presenti, con urgenza e comunque entro i 30 giorni previsti dal D.Lgs. 152/2006 e D.M. 25/10/1999 n. 471 il Piano di Caratterizzazione del sito a questo Ente, alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria per la successiva autorizzazione, con eventuali prescrizioni integrative, dello stesso da parte della Conferenza dei servizi che dovrà essere indetta dalla Regione Calabria, prevedendo, nella stesso, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti smaltiti illecitamente nell'area in questione.

- in pari data, 20/12/2006, la Provincia di Cosenza Settore Ambiente emetteva ordinanza prot. n. 107410, in cui la Marzotto veniva diffidata ad adempiere secondo legge con la seguente ammonizione“

SI DIFFIDA

- La Manifatture Lane G. Marzotto e figli S.p.A. con sede in Valdagno (VI) - 36078 - al Largo S. Margherita n. I, nella persona di:

- Sassi Stefano, nella qualità di Amministratore e Silvio Cipolotti, nato a Portogruaro (VE) il 31/01/1946 e residente in Valdagno alla Via Brugherio civ. 2, nella qualità di responsabile/delegato degli affari Legali e Societari della Manifatture Lane G. Marzotto e figli S.p.A.;

Affinché , per tutte le motivazioni, gli atti ed i documenti richiamati nel presente provvedimento, provveda a porre in essere tutti gli atti e le relative procedure di competenza previste nel Titolo V (Bonifica dei siti inquinati) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, relativamente al sito inquinato di proprietà della stessa Società nell’area antistante impianto produttivo – industriale denominato Marlane di proprietà Marzotto S.p.A., già delimitata da recinzione metallica sui tre lati e sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la fabbrica ex Marlane, il depuratore comunale di Praia a Mare e la strada lungomare, denominata Via F. Sirimarco, in agro di Praia a Mare, provincia di Cosenza. Con l’avvertenza di avere riguardo che l’area di che trattasi è stata sottoposta a sequestro dalla Procura della Repubblica di Paola così per come dalla stessa comunicato e raccomandato di evidenziare3 negli atti emessi anche da questo Ente (rif.nto all’art.247 del D.Lgs. n.152/2006).

In caso di inadempimento nei modi e nei termini stabiliti nel Titolo V (Bonifica dei siti inquinati) del Decreto legislativo 3/04/2006, questo Ente provvederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Il presente provvedimento viene emesso fatti salvi ulteriori atti da adottarsi da parte di altri Enti per quanto di loro competenza.

- la regione Giunta Regionale Dipartimento Tutela della salute, Politiche Sanitarie e Sociali, Settore Igiene e Prevenzione, Servizio Ispettivo con propria nota prot. 28093 del 22/12/2006, rimessa per conoscenza a tutte le PP. AA. interessate, con la quale ha chiesto all’ASL n.1 di adottare tutte le procedure e le prestazioni di competenza al fine di verificare se eventuali falde acquifere sottostanti siano contaminate” si chiede alla S.V. di adottare tutte le procedure e le prestazioni di competenza, richiamate dal D.Lgs n. 152/06 art. 8 comma 1° e succ. D.M. 471/99;

 - in data 03/01/2007 l'Ufficio del Commissario con nota n. 171 ha fatto presente alla Marzotto, e per conoscenza a tutte le PP. AA. interessate, le proprie competenze sulle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. 152/06;

- la società Marzotto in data 28/05/2007 ha rimesso il Piano di Caratterizzazione alla Regione Calabria e, lo stesso è pervenuto presso gli uffici regionali in data 1/06/2007:

- il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria provvedeva, giusto D. Lgs. 152/06, a convocare la conferenza dei servizi per il 05/07/2007;

- in detta conferenza dei servizi veniva approvato un piano di caratterizzazione (poi mai attuato)  e sembrerebbe del tutto inadeguato all’emergenza e comunque sembrerebbe effetto da errori e mancanze di cui si dirà più avanti nel documento;

A tale conferenza in rappresentanza del comune di Praia a Mare risulta aver partecipato tal Amedeo Mario Di Cristo che sottoscriveva il verbale della ridetta conferenza, a che titolo e con quale atto nominato.

- dal giorno della conferenza dei servizi (5/07/2007) a tutto il 9/03/2009, sembrerebbe che nessun intervento sia stato posto in essere, a tutela della salute pubblica, inerente al sito e falde acquifere:

- in data 09/03/2009 la Regione Calabria con D.G.R. n. 107 rimandava ai comuni la competenza sull’attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati in applicazione dell’art. 86 della legge Regionale 12/08/2002, n.34, con ciò rimettendo al Comune di Praia a Mare il fascicolo relativo alle operazioni di analisi dei rischi-caratterizzazione-bonifica-messa in sicurezza e ripristino ambientale del sito Marlane, significando che l’Ufficio regionale non ha più competenza in materia;

- detto fascicolo risultava contenere una relazione di C.T.U. a firma della prof.ssa De Rosa effettuata nell’ambito di altro procedimento penale diverso da quello di cui al n. 22957 prot. Gen. del Comune di Praia, relazione le cui conclusioni, di certo allarmanti per la popolazione, ove risulterebbero vere, qui si riportano

(pag. 32 della relazione):

I risultati degli accertamenti dimostrano come le zone sottoposte a prelievo sono da definirsi inquinate ed alcune di esse, vedi la Z 4-2 estremamente pericolosa per la salute dell'uomo e per l'ecosistema. Le sostanze chimiche rilevate sono nella maggior parte dei casi, riconducibili all'attività di un azienda operante nel settore della colorazione dei tessuti.

Il disastro ecologico che si può ipotizzare dalla 'analisi dei dati, richiede ulteriori indagini anche sul territorio circostante e nelle falde acquifere;”

(pag. 31-32 della relazione)

Impressionante è la quantità di [2-metossi-4-((4-metil-3-nitrofenil )diazenil) benzenammina] un colorante azoico riscontrato in quantità diverse nei reperti esaminati. Si tratta chiaramente di un composto utilizzabile dalla Marlane per le operazioni di colorazione dei tessuti. E' impressionante la sua quantità percentuale relativa nel reperto Z 4-2 che ammonta a a 646 gr./Kg! Si tratta, in pratica di una superficie di terreno fondamentalmente costituita dal colorante in parola.

- una ulteriore relazione emessa nell’ambito di quest’ultimo procedimento penale a firma del dott. Brancati destava, se possibile, ulteriori allarmi per gli abitanti di Praia a Mare dalla lettura dell’estratto che qui si riportano:

(pag. 22 delle note integrative alla relazione)

Ma il sollevamento di polveri dal suolo superficiale non è allo stato impedito ed è quindi possibile  che i cittadini (adulti e bambini), che abitano nelle aree residenziali di Tortora Marina e di Praia a Mare a ridosso dello stabilimento, siano esposti all'inalazione ed ingestione di polveri contaminate e quindi ad un rischio "non accettabile" secondo le definizioni precedenti.

Del tutto immanente è invece il pericolo per la risorsa idrica sotterranea, che amplia di fatto l'area di rischio al di fuori del perimetro dello stabilimento.

 

(pag. 23 delle note integrative alla relazione)

Solo un intervento specifico di rimozione dei contaminanti da quell'ambiente potrà mitigare, persino fino ad annullarla, l'entità di ogni accertato pericolo per la salute umana.”

-che l’art. 250 del D. Lgs. n. 152/2006 recita:

Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune  territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, ....

Considerato

-che l’Autorità Giudiziaria ha svolto indagini orientate all’accertamento di taluni reati e che dette indagini pertanto non possono essere considerate esaustive ai fini della esatta individuazione dell’estensione del sito inquinato e della pericolosità della salute pubblica, compito peraltro demandato ex lege alla P.A.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 267/2000;

Il sottoscritto Antonio Praticò, nella sua qualità di Consigliere comunale del Gruppo “Praia Città d’Europa, in ottemperanza al suo mandato elettorale e alle sue funzioni consiliari

 

INTERROGA

IL SINDACO

 

PER SAPERE, ATTESO IL TEMPO TRASCORSO

 

- se la Società Marzotto in data 28/05/2007 ha rimesso alla Regione Calabria il Piano di Caratterizzazione e, lo stesso è pervenuto presso gli uffici regionali in data 1/06/2007, sul quale il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria provvedeva, giusto D. Lgs. 152/06, a convocare la conferenza dei servizi per il 05/07/2007;

- se il piano delle indagini ambientali (in seguito piano) proposto dalla Marzotto ancorché approvato dalla Conferenza dei Servizi, sembrerebbe del tutto inadeguato ed inapplicabile almeno per le seguenti considerazioni:

  1. nel § 2.5 pag. 10 e 11 nella descrizione del sito produttivo, perché viene omesso il reparto tintoria, atteso che, probabilmente tale reparto rappresenta il luogo dove si è avuta maggiore concentrazione degli inquinati poi rinvenuti in quantità enormi nella pertinenza dell’edificio (cfr. citate relazioni di CTU), invece, come tale, il reparto tintoria non solo andava descritto ma doveva essere oggetto di approfondite indagini al fine di escludere la presenza di inquinanti dannosi per la salute della popolazione e dei frequentatori del sito;
  2. oltre che la tintoria tutto l’edificio dovrebbe essere oggetto di approfondita investigazione, posto che la tintoria non risulta fisicamente separata dal resto del capannone e che si è fatto ampio uso, nel reparto di finissaggio e tintoria, di acqua emunta dalla falda che già nel piano (pag. 18) è asserita inquinata;
  3. le indagini, per come sembrerebbe vengono svolte con riferimento ai soli inquinanti ricercati dalla Arpacal in una prima fase preliminare (pag 17 del piano) non già a tutti quelli nocivi per la salute o comunque riportati nelle tabelle di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471;
  4. il piano, sembrerebbe che non è conforme al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, nella parte in cui (pag. 33) prevede un filtraggio in campo dell’acqua di falda fino a raggiungere la torbidità di 50NTU, operazione questa che sembrerebbe contraria alle prescrizioni di detto decreto in ordine a “Modalità di prelievo trasporto e conservazione dei campioni” in cui viene imposto  “l’assenza in qualunque fase di modificazione chimico-fisiche delle sostanze” … “Le analisi delle acque sotterranee devono essere eseguite su campione tal quale, per ottenere la determinazione della concentrazione totale delle sostanze inquinanti
  5. il piano, sembrerebbe che non è conforme al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, nella parte in cui per i CRC prende a riferimento la tabella 1/B dell’all. 5 della parte IV del Dlgs. 152/06, in luogo della tabella 1/A prevista nel caso di specie dato lo strumento urbanistico vigente, giova evidenziare che i valori della tabella 1/A sono notevolmente più restrittivi che non la tabella 1/B;
  6. il piano, sembrerebbe che non è conforme al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, nella parte in cui esclude dalle indagini il percorso dalla tintoria ai punti di carotaggio già effettuati, infatti detto decreto recita; “particolare attenzione deve essere rivolta ad individuare,[…] quali attività svolte sul sito possono aver determinato incidenti, sversamenti, accumuli, perdite di sostanze inquinanti, come ad esempio le attività di carico e scarico o di immagazzinamento
  7. il piano, sembrerebbe che risulta inattendibile poiché esso afferma che dai rilievi effettuati su disposizione della Marzotto non sono stati rilevati superamenti delle CSC (ancorché riferite alla citata tabella 1/B), ma detta affermazione (essenziale a definire il grado di pericolosità del sito), sembrerebbe che è autorevolmente e incontestabilmente contraddetta dalle analisi effettuate dalla A.G., infatti alle pagg. 8 e 9 della relazione di CTU della prof.ssa de Rosa si osserva come i valori di CSC siano superati considerevolmente più e più volte (per esempio, per il cromo si ha una concentrazione di circa 303 volte il valore limite,  per il mercurio si ha una concentrazione di circa 1.446 volte il valore limite e cosi via per numerosi altri inquinanti);

se risulta a vero, pur in presenza di quanto sopra evidenziato, che il Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza nel Settore dei Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione Calabria, in data 25/02/2009 con nota prot. 2252, avente ad oggetto: “ Indagini di caratterizzazione ambientale per terreno antistante l’impianto produttivo denominato “Marlane” di Praia a Mare (CS), rappresentava che:” di seguito alla nota n. 9575 del 18/02/2009, come in oggetto, si informa che per effetto delle OO.PP.CC.MM n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 04 luglio 2008 e n. 3731 del 16/01/2009, questo Ufficio non ha più competenza in materia di bonifica

- se il Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza nel Settore dei Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione Calabria, con proprio provvedimento ha rimesso al Comune di Praia a Mare il fascicolo relativo alle operazioni di analisi dei rischi – caratterizzazione –bonifica - messa in sicurezza e ripristino ambientale del sito Marlane, significando che l’Ufficio regionale non ha più competenza in materia;

- se la Giunta Regionale con proprio provvedimento rimandava ai comuni la competenza sull’attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati in applicazione dell’art. 86 della legge Regionale 12/08/2002, n.34 e, per effetto di tanto quali sono stati gli adempimenti posti in essere dall’Amministrazione comunale e per Essa dal Sindaco, a salvaguardia della salute pubblica e della pubblica e privata incolumità;

- se nella relazione allegata agli atti del Comune risulta essere stato evidenziato che: I risultati degli accertamenti  dimostrano come le zone sottoposte a prelievo sono da definirsi inquinate ed alcune di esse, vedi la Z 4-2 estremamente pericolosa per la salute dell'uomo e per l'ecosistema. Le sostanze chimiche rilevate sono nella maggior parte dei casi, riconducibili all'attività di un azienda operante nel settore della colorazione dei tessuti.

Il disastro ecologico che si può ipotizzare dalla analisi dei dati, richiede ulteriori indagini anche sul territorio circostante e nelle falde acquifere;” E per sapere se in conseguenza di tanto sono state disposte ed effettuate indagine sia sul territorio circostante che nelle falde acquifere, atteso che gli atti risultano essere in possesso del Comune da circa un anno;

- se nella relazione allegata agli atti del Comune risulta essere stato evidenziato che: Impressionante è la quantità di [2-metossi-4-((4-metil-3-nitrofenil) diazenil) benzenammina] un colorante azoico riscontrato in quantità diverse nei reperti esaminati. Si tratta chiaramente di un composto utilizzabile dalla Marlane per le operazioni di colorazione dei tessuti. E' impressionante la sua quantità percentuale relativa nel reperto Z 4-2 che ammonta a a 646 gr./Kg! Si tratta, in pratica di una superficie di terreno fondamentalmente costituita dal colorante in parola.

- se nelle note integrative, a firma del dott. Brancati, risulta essere stato evidenziato che: Ma il sollevamento di polveri dal suolo superficiale non è allo stato impedito ed è quindi possibile  che i cittadini (adulti e bambini), che abitano nelle aree residenziali di Tortora Marina e di Praia a Mare a ridosso dello stabilimento, siano esposti all'inalazione ed ingestione di polveri contaminate e quindi ad un rischio "non accettabile" secondo le definizioni precedenti.

Del tutto immanente è invece il pericolo per la risorsa idrica sotterranea, che amplia di fatto l'area di rischio al di fuori del perimetro dello stabilimento.

Per sapere ancora che:

- per quanto esposto in premessa e considerato, sembrerebbe che appare evidente che la Marzotto SPA abbia tenuto un comportamento poco orientato alla reale tutela della salute pubblica, poco collaborativo e comunque superficiale. Anzi, sembrerebbe che le sole attività svolte dalla Marzotto appaiono esclusivamente finalizzate a costituirsi una parvenza figurativa di adempimento, ma, probabilmente, è proprio questa finalità a spingere invece nella direzione di una sostanziale disattenzione ai propri obblighi;

-  questo Comune, sembrerebbe che ha trascurato, quanto meno a far data dal mese di Marzo 2009 a tutt’oggi, la gestione di un evento che ancora determina pericolo per la salute pubblica allorquando ne aveva onere, competenze e poteri;

- questo Comune, sembrerebbe che ha anche trascurato, in presenza delle perizie e delle note aggiuntive, di indire con urgenza una nuova Conferenza dei Servizi su quanto di nuovo si è venuto a conoscenza rispetto all’ordinanza  Sindacale del Comune di Praia a Mare  emessa in data, 15/12/2006, prot. n. 22957/1/2006, contingibile e urgente e all’ordinanza emessa dalla Provincia di Cosenza Settore Ambiente in data 20/12/2006 prot. n. 107410, nelle quali la Marzotto veniva diffidata ad adempiere secondo legge e con le ammonizione in esse contenute“

- se ora in presenza di tutto quanto rappresentato l’Amministrazione Comunale e per essa il Sindaco intenda procedere alla convocazione d’urgenza della Conferenza dei Servizi onde stabilire come procedere alla eliminazione delle eventuali evidenziate pericolosità, per come risulta dalle conclusioni del CTU e nella relazione scritta di consulenza tecnica – Note integrative del Dott. Brancati, per la salute dell'uomo e per l'ecosistema ed Il disastro ecologico (rappresentato nelle relazioni del CTU e del Dott. Brancati ) che si può ipotizzare dalla analisi dei dati, tanto da richiedere ulteriori indagini anche sul territorio circostante e nelle falde acquifere; nonché il pericolo derivante dal sollevamento di polveri dal suolo superficiale,( che allo stato attuale) non è allo stato impedito ed è quindi possibile  che i cittadini (adulti e bambini), che abitano nelle aree residenziali di Tortora Marina e di Praia a Mare a ridosso dello stabilimento, siano esposti all'inalazione ed ingestione di polveri contaminate e quindi ad un rischio "non accettabile" secondo le definizioni precedenti.

Chiede, infine:

- quali sono i provvedimenti che questa Amministrazione e per essa il Sindaco intendono prendere per ridurre - annullare il probabile stato di esposizione a rischio per la salute dei cittadini di Praia a Mare e Tortora;

- se,  atteso la eventuale inadempienza da parte di Marzotto SPA, questo Comune non voglia avvalersi dell’art. del D. Lgs. n. 152/2006 e provvedere in proprio alla bonifica del sito rivalendosi poi sulla stessa Marzotto in quanto  ai costi sostenuti.

- a che titolo il sig. Amedeo Mario Di Cristo ha partecipato e rappresentato il Comune di Praia a Mare, nella conferenza dei sevizi tenutasi in data 5/07/2009, atteso che lo stesso è firmatario del verbale della ridetta conferenza per conto del Comune di Praia a Mare.

La presente viene rimessa all’Ufficio Tecnico Urbanistico e al Comando di P.M. per quanto, eventualmente, di propria competenza con apposita lettera di trasmissione..

Infine, al Sig. Sindaco – Presidente, si rappresenta che ove la risposta scritta e orale non venga data nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale (31/03/2010), la presente interrogazione dovrà essere inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, da convocare entro i termini di legge, recante il seguente oggetto: “Interrogazione a risposta scritta e orale – “Sito inquinato contaminato area antistante impianto produttivo – industriale denominato Marlane di proprietà Marzotto S.p.A., già delimitata da recinzione metallica su tre lati e sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la fabbrica ex Marlane, il depuratore comunale di Praia a Mare e la strada lungomare, in agro di Praia a Mare, provincia di Cosenza – realizzazione interventi bonifica sito”, previo deposito, per il Consiglio comunale, di tutta la documentazione esistente agli atti del Comune per essere portata a conoscenza di tutti i consiglieri comunali.

 

Praia a Mare lì 31/03/2010

                                                                               IL CONSIGLIERE COMUNALE

                                                                                        (AntonioPRATICO’)                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                   

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