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Al Sig. Sindaco
Dott. Carlo Lomonaco
del Comune
di
Praia a
Mare (CS)
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta e orale in Consiglio
comunale e con le modalità dell’art. 21, comma 3 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale. – “Sito inquinato contaminato area
antistante impianto produttivo – industriale denominato Marlane di
proprietà Marzotto S.p.A., già delimitata da recinzione metallica su tre
lati e sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la
fabbrica ex Marlane, il depuratore comunale di Praia a Mare e la strada
lungomare, in agro di Praia a Mare, provincia di Cosenza – realizzazione
interventi bonifica sito”. Presentata in Consiglio comunale del
31/03/2010, subito dopo l’appello, al Presidente.
Udito l’intervento televisivo del dott. Carlo Lomonaco nella sua
qualità di Sindaco del comune di Praia a Mare.
Visto l’articolo apparso a pag. 40 del giornale “Il Quotidiano” del
28.03.2010 dal titolo “Marlane, interviene il sindaco” e dal
sottotitolo “ per Lomonaco i rischi relativi alle polveri sottili non
sono citati nella relazione”,
Premesso che:
- in data 15/12/2006 al
n. 22957
prot.
Gen. è
pervenuta al Comune di Praia comunicazione, mediante fax,
da parte
della Procura
della Repubblica di
Paola a
firma
del S.
Procuratore dott.
Francesco
Geco,
di
cui al Proc. 3018/06/21
RG.N.R. con la quale
si comunica
che:
"Oggetto:
D. Lgs 3
aprile 2006 nr.
152 -
art.
8 comma
10 e succ.
D.M. 471/99
Sito inquinato area
antistante impianto produttivo -
industriale denominato Marlane di
proprietà Marzotto S.p.A.,
già delimitata da recinzione
metallica su tre lati
e
sul
restante lato
da filari di eucaliptus ed ubicata
tra la
fabbrica ex Marlane,
il
depuratore Comunale di Praia
a Mare e
la
strada lungomare,
in
agro in Praia a Mare,
provincia
di Cosenza
- realizzazione
interventi
bonifica sito.
Questo ufficio nell'ambito
del proc. Pen.
3018/06/21/R.G.N.R.
a margine indicato, ha disposto
una serie di campionamenti del suolo
e sottosuolo nel sito indicato in oggetto
ed
acquisito gli esiti
delle analisi,
effettuati dall'Arpacal
e da altro laboratorio
di analisi.
1 risultati
delle
predette analisi hanno evidenziato
il
superamento dei valori di concentrazione
limite
accettabile
nel
suolo
e nel
sottosuolo relativamente ai seguenti
composti inorganici di
cui all'allegato
1
tabella 1
colonna A del D.M.
471/99
per cromo VI, cromo totale,
zinco,
rame e
piombo
ed all'allegato 1 tabella 1 colonna
B del
DM
471/99
per
cromo totale,
rendendosi
necessaria
la
bonifica
e
decontaminazione
del sito di cui all'oggetto,
ai sensi
del
titolo V
"bonifica
di sili contaminati "
art. 239 successivi del
DLgs 152/06
e D.J\;[
471/99
(misure di prevenzione,
messa
in sicurezza di emergenza,
verifica,
piano di caratterizzazione,
ecc).
Il test
di cessione,
in
un campione,
ha realizzato la
concentrazione di cromo totale
e cromo
VI superiore
alla
tab. 2
alI.
5
del D
Lgs.
152/06,
riferita alle acque sotterranee.
Per
un campione
l 'Arpacal
ha individuato il codice CER del
rifìuto (040222) relativo a "rifiuti
dell'industria
tessile
-
rifiuti da fibre tessili
lavorate
" ed
altresì
"ha
evidenziato
che
il cromo VI
è
cancerogeno ed
estremamente
solubile, pertanto è
necessario
verificare se
eventuali falde acquifere sottostanti siano
state contaminate ".
Altresì è stato accertato
un illecito
smaltimento di
rifiuti,
interrati
nell'area
di che trattasi,
costituiti da lana di
vetro,
plastiche, metalli, ecc.
e
rifiuti
derivanti dall'attività
edilizia
... ....
"
- in pari
data, 15/12/2006, il Comune emetteva ordinanza prot. n. 22957/1/2006,
contingibile e urgente in cui la Marzotto veniva diffidata ad adempiere
secondo legge con la seguente ammonizione“
SI DIFFIDA
La
Manifatture Lane G. Marzotto e figli S.p.A. con sede in Valdagno (VI)
- 36078
-
al Largo
S.
Margherita n. I, nella persona di:
-
Sassi Stefano, nella qualità di Amministratore delegato della
Manifatture Lane G. Marzotto e figli S.p.A.;
B.
Silvio Cipolotti,
nato a
Portogruaro (VE) il 31/01/1946 e
residente in Valdagno alla Via Brugherio civ.
2,
nella qualità di responsabile/delegato degli affari
Legali e Societari della
Manifatture
Lane G.
Marzotto
efigli
S.p.A.;
Affinché,
relativamente al sito inquinato di proprietà della
stessa, individuato nell'area antistante l'impianto produttivo
- industriale denominato
Mariane
di Praia
a Mare, già delimitata da recinzione
metallica'su
tre lati e sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la
fabbrica
ex
Marlane,
il depuratore Comunale di Praia a Mare e la strada lungomare denominata
Via F. Sirimarco:
1.
adotti entro
48
ore dalla notifica della presente ordinanza le misure
necessarie di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, attuando
misure di monitoraggio per accertare le condizioni di inquinamento
nonché prevedendo i controlli da effettuare per verificare l'efficacia
degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e
dell'ambiente circostante, dandone immediata comunicazione a questo
Ente, alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria e al Prefetto di
Cosenza, al
fine
di consentire le conseguenti verifiche circa l'efficacia
degli interventi stessi, con la possibilità da parte degli Enti
competenti di fissare prescrizioni ed interventi integrativi da
adottare.
La
società sopra indicata dovrà richiedere preventivamente il dissequestro
dell'area in questione alfine di eseguire quanto disposto.
2.
Presenti, con urgenza e comunque entro i 30 giorni previsti dal D.Lgs.
152/2006 e D.M. 25/10/1999 n.
471
il Piano di Caratterizzazione del sito a questo
Ente, alla Provincia di Cosenza e alla Regione Calabria per la
successiva autorizzazione, con eventuali prescrizioni integrative, dello
stesso da parte della Conferenza dei servizi che dovrà essere indetta
dalla Regione Calabria, prevedendo, nella stesso, la rimozione, il
trasporto e lo smaltimento/recupero dei rifiuti smaltiti illecitamente
nell'area in questione.”
- in pari
data, 20/12/2006, la Provincia di Cosenza Settore Ambiente emetteva
ordinanza prot. n. 107410, in cui la Marzotto veniva diffidata ad
adempiere secondo legge con la seguente ammonizione“
SI DIFFIDA
- La
Manifatture Lane G. Marzotto e figli S.p.A. con sede in Valdagno (VI)
- 36078
-
al Largo
S.
Margherita n. I, nella persona di:
-
Sassi Stefano, nella qualità di Amministratore e Silvio Cipolotti,
nato a
Portogruaro (VE) il 31/01/1946 e residente in Valdagno alla Via
Brugherio civ.
2,
nella qualità di responsabile/delegato degli affari
Legali e Societari della
Manifatture
Lane G.
Marzotto
e figli
S.p.A.;
Affinché , per tutte le motivazioni, gli atti ed i documenti richiamati
nel presente provvedimento, provveda a porre in essere tutti gli atti e
le relative procedure di competenza previste nel Titolo V (Bonifica dei
siti inquinati) del Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, relativamente
al sito inquinato di proprietà della stessa Società nell’area antistante
impianto produttivo – industriale denominato Marlane di proprietà
Marzotto S.p.A., già delimitata da recinzione metallica sui tre lati e
sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la fabbrica ex
Marlane, il depuratore comunale di Praia a Mare e la strada lungomare,
denominata Via F. Sirimarco, in agro di Praia a Mare, provincia di
Cosenza. Con l’avvertenza di avere riguardo che
l’area di che trattasi è stata sottoposta a sequestro dalla Procura
della Repubblica di Paola così per come dalla stessa comunicato e
raccomandato di evidenziare3 negli atti emessi anche da questo Ente (rif.nto
all’art.247 del D.Lgs. n.152/2006).
In
caso di inadempimento nei modi e nei termini stabiliti nel Titolo V
(Bonifica dei siti inquinati) del Decreto legislativo 3/04/2006, questo
Ente provvederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria
competente per territorio.
Il
presente provvedimento viene emesso fatti salvi ulteriori atti da
adottarsi da parte di altri Enti per quanto di loro competenza.
-
la regione Giunta Regionale Dipartimento
Tutela della salute, Politiche Sanitarie e Sociali, Settore Igiene e
Prevenzione, Servizio Ispettivo con propria nota prot. 28093 del
22/12/2006, rimessa per conoscenza a tutte le PP. AA. interessate, con
la quale ha chiesto all’ASL n.1 di adottare tutte le procedure e le
prestazioni di competenza al fine di verificare
se eventuali falde acquifere sottostanti siano contaminate”
si chiede alla S.V. di adottare tutte le procedure e le prestazioni di
competenza, richiamate dal D.Lgs n. 152/06 art. 8 comma 1° e succ. D.M.
471/99;
- in data 03/01/2007 l'Ufficio del Commissario con nota n. 171 ha fatto
presente alla Marzotto, e per conoscenza a tutte le PP. AA. interessate,
le proprie competenze sulle procedure autorizzative di cui al D. Lgs.
152/06;
- la società Marzotto in data 28/05/2007 ha rimesso il Piano di
Caratterizzazione alla Regione Calabria e, lo stesso è pervenuto presso
gli uffici regionali in data 1/06/2007:
- il Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio
della Regione Calabria provvedeva, giusto D. Lgs. 152/06, a
convocare la conferenza dei servizi per il 05/07/2007;
- in detta conferenza dei servizi veniva approvato un piano di
caratterizzazione (poi mai attuato) e sembrerebbe del tutto inadeguato
all’emergenza e comunque sembrerebbe effetto da errori e mancanze di cui
si dirà più avanti nel documento;
A tale conferenza in rappresentanza del comune di Praia a Mare risulta
aver partecipato tal Amedeo Mario Di Cristo che sottoscriveva il verbale
della ridetta conferenza, a che titolo e con quale atto nominato.
- dal giorno della conferenza dei servizi (5/07/2007) a tutto il
9/03/2009, sembrerebbe che nessun intervento sia stato posto in essere,
a tutela della salute pubblica, inerente al sito e falde acquifere:
- in data 09/03/2009 la Regione Calabria con D.G.R. n. 107 rimandava ai
comuni la competenza sull’attività di bonifica e messa in sicurezza dei
siti contaminati in applicazione dell’art. 86 della legge Regionale
12/08/2002, n.34, con ciò rimettendo al Comune di Praia a Mare il
fascicolo relativo alle operazioni di analisi dei
rischi-caratterizzazione-bonifica-messa in sicurezza e ripristino
ambientale del sito Marlane, significando che l’Ufficio regionale non
ha più competenza in materia;
- detto fascicolo risultava contenere una relazione di C.T.U. a firma
della prof.ssa De Rosa effettuata nell’ambito di altro procedimento
penale diverso da quello di cui al n. 22957 prot. Gen. del Comune di
Praia, relazione le cui conclusioni, di certo allarmanti per la
popolazione, ove risulterebbero vere, qui si riportano
(pag. 32 della relazione):
“I
risultati degli accertamenti dimostrano come
le zone sottoposte a prelievo sono da
definirsi inquinate
ed alcune
di esse,
vedi la
Z 4-2 estremamente
pericolosa per la salute dell'uomo e per l'ecosistema.
Le sostanze chimiche rilevate sono nella maggior parte dei casi,
riconducibili all'attività di un azienda operante nel settore della
colorazione dei tessuti.
Il
disastro ecologico che si può ipotizzare dalla 'analisi dei dati,
richiede ulteriori indagini anche sul
territorio circostante e nelle falde acquifere;”
(pag. 31-32 della relazione)
“Impressionante
è la quantità di [2-metossi-4-((4-metil-3-nitrofenil )diazenil)
benzenammina] un colorante azoico riscontrato in quantità diverse nei
reperti esaminati. Si tratta chiaramente di un composto utilizzabile
dalla
Marlane
per le operazioni di colorazione dei tessuti.
E' impressionante la sua quantità
percentuale relativa nel reperto Z 4-2 che ammonta a a 646 gr./Kg! Si
tratta, in pratica di una superficie di terreno fondamentalmente
costituita dal colorante in parola.
…”
- una ulteriore relazione emessa nell’ambito di quest’ultimo
procedimento penale a firma del dott. Brancati destava, se possibile,
ulteriori allarmi per gli abitanti di Praia a Mare dalla lettura
dell’estratto che qui si riportano:
(pag. 22 delle note integrative alla relazione)
“Ma
il sollevamento di polveri dal suolo superficiale non è allo stato
impedito ed è quindi possibile che i cittadini (adulti e bambini),
che abitano nelle aree residenziali di Tortora Marina e di Praia a Mare
a ridosso dello stabilimento, siano esposti all'inalazione ed ingestione
di polveri contaminate e quindi ad un rischio "non accettabile"
secondo le definizioni precedenti.
Del tutto immanente è
invece il pericolo per la risorsa idrica sotterranea,
che amplia di fatto l'area di rischio al di fuori del
perimetro dello stabilimento.”
(pag. 23 delle note integrative alla relazione)
“Solo un intervento
specifico di rimozione dei contaminanti da quell'ambiente potrà
mitigare, persino fino ad annullarla, l'entità di ogni accertato
pericolo per la salute umana.”
-che l’art. 250 del D. Lgs. n. 152/2006 recita:
“Qualora
i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente
agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano
individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri
soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo
242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e,
ove questo non provveda, dalla regione, ....”
Considerato
-che l’Autorità Giudiziaria ha svolto indagini orientate
all’accertamento di taluni reati e che dette indagini pertanto non
possono essere considerate esaustive ai fini della esatta individuazione
dell’estensione del sito inquinato e della pericolosità della salute
pubblica, compito peraltro demandato ex lege alla P.A.;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge n. 267/2000;
Il
sottoscritto Antonio Praticò, nella sua qualità di Consigliere comunale
del Gruppo “Praia Città d’Europa, in ottemperanza al suo mandato
elettorale e alle sue funzioni consiliari
INTERROGA
IL SINDACO
PER SAPERE, ATTESO IL
TEMPO TRASCORSO
- se la Società Marzotto in data 28/05/2007 ha rimesso alla Regione
Calabria il Piano di Caratterizzazione e, lo stesso è pervenuto presso
gli uffici regionali in data 1/06/2007, sul quale il Commissario
delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione
Calabria provvedeva, giusto D. Lgs. 152/06, a convocare la
conferenza dei servizi per il 05/07/2007;
- se il piano delle indagini ambientali (in seguito piano) proposto
dalla Marzotto ancorché approvato dalla Conferenza dei Servizi,
sembrerebbe del tutto inadeguato ed inapplicabile almeno per le seguenti
considerazioni:
-
nel § 2.5 pag. 10 e 11 nella descrizione del sito produttivo,
perché viene omesso il reparto tintoria, atteso
che, probabilmente tale reparto rappresenta il luogo
dove si è avuta maggiore concentrazione degli inquinati poi
rinvenuti in quantità enormi nella pertinenza dell’edificio (cfr.
citate relazioni di CTU), invece, come tale, il reparto
tintoria non solo andava descritto ma doveva essere oggetto di
approfondite indagini al fine di escludere la presenza di inquinanti
dannosi per la salute della popolazione e dei frequentatori del
sito;
-
oltre che la tintoria tutto l’edificio dovrebbe essere
oggetto di approfondita investigazione, posto che la tintoria non
risulta fisicamente separata dal resto del capannone e che si è
fatto ampio uso, nel reparto di finissaggio e tintoria, di acqua
emunta dalla falda che già nel piano (pag. 18) è asserita inquinata;
-
le indagini, per come sembrerebbe vengono svolte con
riferimento ai soli inquinanti ricercati dalla Arpacal in una prima
fase preliminare (pag 17 del piano) non già a tutti quelli nocivi
per la salute o comunque riportati nelle tabelle di cui al D.M. 25
ottobre 1999 n. 471;
-
il piano, sembrerebbe che non è conforme al D.M. 25 ottobre
1999 n. 471, nella parte in cui (pag. 33) prevede un filtraggio in
campo dell’acqua di falda fino a raggiungere la torbidità di 50NTU,
operazione questa che sembrerebbe contraria alle prescrizioni di
detto decreto in ordine a “Modalità di prelievo trasporto e
conservazione dei campioni” in cui viene imposto “l’assenza
in qualunque fase di modificazione chimico-fisiche delle sostanze”
… “Le analisi delle acque sotterranee devono essere eseguite su
campione tal quale, per ottenere la determinazione della
concentrazione totale delle sostanze inquinanti”
-
il piano, sembrerebbe che non è conforme al D.M. 25 ottobre
1999 n. 471, nella parte in cui per i CRC prende a riferimento la
tabella 1/B dell’all. 5 della parte IV del Dlgs. 152/06, in luogo
della tabella 1/A prevista nel caso di specie dato lo strumento
urbanistico vigente, giova evidenziare che i valori della tabella
1/A sono notevolmente più restrittivi che non la tabella 1/B;
-
il piano, sembrerebbe che non è conforme al D.M. 25 ottobre
1999 n. 471, nella parte in cui esclude dalle indagini il percorso
dalla tintoria ai punti di carotaggio già effettuati, infatti detto
decreto recita; “particolare attenzione deve essere rivolta ad
individuare,[…] quali attività svolte sul sito possono aver
determinato incidenti, sversamenti, accumuli, perdite di sostanze
inquinanti, come ad esempio le attività di carico e scarico o di
immagazzinamento”
-
il piano, sembrerebbe che risulta inattendibile poiché esso
afferma che dai rilievi effettuati su disposizione della Marzotto
non sono stati rilevati superamenti delle CSC (ancorché riferite
alla citata tabella 1/B), ma detta affermazione (essenziale a
definire il grado di pericolosità del sito), sembrerebbe che
è autorevolmente e incontestabilmente contraddetta dalle analisi
effettuate dalla A.G., infatti alle pagg. 8 e 9 della relazione di
CTU della prof.ssa de Rosa si osserva come i valori di CSC siano
superati considerevolmente più e più volte (per esempio, per il
cromo si ha una concentrazione di circa 303 volte il valore
limite, per il mercurio si ha una concentrazione di circa 1.446
volte il valore limite e cosi via per numerosi altri
inquinanti);
- se risulta a vero, pur in presenza di quanto sopra
evidenziato, che il Commissario Delegato per il Superamento della
Situazione di Emergenza nel Settore dei Rifiuti Urbani nel Territorio
della Regione Calabria, in data 25/02/2009 con nota prot. 2252, avente
ad oggetto: “ Indagini di caratterizzazione ambientale per terreno
antistante l’impianto produttivo denominato “Marlane” di Praia a Mare
(CS), rappresentava che:” di seguito alla nota n. 9575 del 18/02/2009,
come in oggetto, si informa che per effetto delle OO.PP.CC.MM n. 3645
del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 04 luglio 2008 e n. 3731 del
16/01/2009, questo Ufficio non ha più competenza in materia di bonifica
- se il Commissario Delegato per il Superamento della Situazione
di Emergenza nel Settore dei Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione
Calabria, con proprio provvedimento ha rimesso al Comune di Praia a Mare
il fascicolo relativo alle operazioni di analisi dei rischi –
caratterizzazione –bonifica - messa in sicurezza e ripristino ambientale
del sito Marlane, significando che l’Ufficio regionale non ha più
competenza in materia;
- se la Giunta Regionale con proprio provvedimento rimandava ai
comuni la competenza sull’attività di bonifica e messa in sicurezza dei
siti contaminati in applicazione dell’art. 86 della legge Regionale
12/08/2002, n.34 e, per effetto di tanto quali sono stati gli
adempimenti posti in essere dall’Amministrazione comunale e per Essa dal
Sindaco, a salvaguardia della salute pubblica e della pubblica e privata
incolumità;
- se nella relazione allegata agli atti
del Comune risulta essere stato evidenziato che:
“I
risultati degli accertamenti dimostrano come
le zone sottoposte a prelievo sono da
definirsi inquinate
ed alcune
di esse,
vedi la
Z 4-2 estremamente pericolosa per la
salute dell'uomo e per l'ecosistema. Le sostanze chimiche
rilevate sono nella maggior parte dei casi, riconducibili all'attività
di un azienda operante nel settore della colorazione dei tessuti.
Il disastro ecologico
che si può ipotizzare dalla analisi dei dati, richiede ulteriori
indagini anche sul territorio circostante e nelle falde acquifere;”
E per sapere se in conseguenza di tanto sono state disposte ed
effettuate indagine sia sul territorio circostante che nelle falde
acquifere, atteso che gli atti risultano essere in possesso del Comune
da circa un anno;
- se nella relazione allegata agli atti
del Comune risulta essere stato evidenziato che:
“Impressionante
è la quantità di [2-metossi-4-((4-metil-3-nitrofenil) diazenil)
benzenammina] un colorante azoico riscontrato in quantità diverse nei
reperti esaminati. Si tratta chiaramente di un composto utilizzabile
dalla
Marlane per le operazioni di colorazione dei tessuti.
E' impressionante
la sua quantità
percentuale relativa nel reperto Z 4-2 che ammonta a a 646 gr./Kg! Si
tratta, in pratica di una superficie di terreno fondamentalmente
costituita dal colorante in parola.
…”
- se nelle note integrative, a firma del dott. Brancati,
risulta essere stato evidenziato che: “Ma
il sollevamento di polveri dal suolo superficiale non è allo stato
impedito ed è quindi possibile che i cittadini (adulti e bambini),
che abitano nelle aree residenziali di Tortora Marina e di Praia a Mare
a ridosso dello stabilimento, siano esposti all'inalazione ed ingestione
di polveri contaminate e quindi ad un rischio "non accettabile"
secondo le definizioni precedenti.
Del tutto immanente è invece il
pericolo per la risorsa idrica sotterranea, che amplia di fatto
l'area di rischio al di fuori del perimetro dello stabilimento.”
Per sapere ancora che:
- per quanto esposto in premessa e considerato, sembrerebbe che
appare evidente che la Marzotto SPA abbia tenuto un comportamento poco
orientato alla reale tutela della salute pubblica, poco collaborativo e
comunque superficiale. Anzi, sembrerebbe che le sole attività
svolte dalla Marzotto appaiono esclusivamente finalizzate a costituirsi
una parvenza figurativa di adempimento, ma, probabilmente, è
proprio questa finalità a spingere invece nella direzione di una
sostanziale disattenzione ai propri obblighi;
- questo Comune, sembrerebbe che ha trascurato, quanto meno a
far data dal mese di Marzo 2009 a tutt’oggi, la gestione di un evento
che ancora determina pericolo per la salute pubblica allorquando ne
aveva onere, competenze e poteri;
- questo Comune, sembrerebbe che ha anche trascurato, in presenza delle
perizie e delle note aggiuntive, di indire con urgenza una nuova
Conferenza dei Servizi su quanto di nuovo si è venuto a conoscenza
rispetto all’ordinanza Sindacale del Comune di Praia a Mare emessa in data, 15/12/2006, prot. n. 22957/1/2006,
contingibile e urgente e all’ordinanza emessa dalla Provincia di Cosenza
Settore Ambiente in data 20/12/2006 prot. n. 107410, nelle quali la
Marzotto veniva diffidata ad adempiere secondo legge e con le
ammonizione in esse contenute“
- se ora in presenza di tutto quanto rappresentato l’Amministrazione
Comunale e per essa il Sindaco intenda procedere alla convocazione
d’urgenza della Conferenza dei Servizi onde stabilire come procedere
alla eliminazione delle eventuali evidenziate pericolosità, per come
risulta dalle conclusioni del CTU e nella relazione scritta di
consulenza tecnica – Note integrative del Dott. Brancati,
per la salute dell'uomo
e per l'ecosistema ed
Il disastro ecologico (rappresentato nelle relazioni del CTU
e del Dott. Brancati
) che si può ipotizzare dalla analisi dei dati, tanto da richiedere
ulteriori indagini anche sul territorio circostante e nelle falde
acquifere; nonché il
pericolo derivante dal sollevamento di polveri dal suolo superficiale,(
che allo stato attuale) non è allo stato impedito ed è quindi possibile
che i cittadini (adulti e bambini), che abitano nelle aree
residenziali di Tortora Marina e di Praia a Mare a ridosso dello
stabilimento, siano esposti all'inalazione ed ingestione di polveri
contaminate e quindi ad un rischio "non accettabile" secondo le
definizioni precedenti.
Chiede, infine:
- quali sono i provvedimenti che questa Amministrazione e per essa il
Sindaco intendono prendere per ridurre - annullare il probabile stato di
esposizione a rischio per la salute dei cittadini di Praia a Mare e
Tortora;
- se, atteso la eventuale inadempienza da parte di Marzotto SPA, questo
Comune non voglia avvalersi dell’art. del D. Lgs. n. 152/2006 e
provvedere in proprio alla bonifica del sito rivalendosi poi sulla
stessa Marzotto in quanto ai costi sostenuti.
- a che titolo il sig. Amedeo Mario Di Cristo ha partecipato e
rappresentato il Comune di Praia a Mare, nella conferenza dei sevizi
tenutasi in data 5/07/2009, atteso che lo stesso è firmatario del
verbale della ridetta conferenza per conto del Comune di Praia a Mare.
La presente viene rimessa all’Ufficio Tecnico Urbanistico e al
Comando di P.M. per quanto, eventualmente, di propria competenza con
apposita lettera di trasmissione..
Infine, al Sig. Sindaco – Presidente, si rappresenta che ove la risposta
scritta e orale non venga data nel corso della seduta odierna del
Consiglio Comunale (31/03/2010), la presente interrogazione dovrà
essere inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, da
convocare entro i termini di legge, recante il seguente oggetto:
“Interrogazione a risposta scritta e orale – “Sito inquinato contaminato
area antistante impianto produttivo – industriale denominato Marlane di
proprietà Marzotto S.p.A., già delimitata da recinzione metallica su tre
lati e sul restante lato da filari di eucaliptus ed ubicata tra la
fabbrica ex Marlane, il depuratore comunale di Praia a Mare e la strada
lungomare, in agro di Praia a Mare, provincia di Cosenza – realizzazione
interventi bonifica sito”, previo deposito, per il Consiglio comunale,
di tutta la documentazione esistente agli atti del Comune per essere
portata a conoscenza di tutti i consiglieri comunali.
Praia a Mare lì 31/03/2010
IL CONSIGLIERE COMUNALE
(AntonioPRATICO’)
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