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PRAIA CITTA' D'EUROPA
DOCUMENTO DI REPLICA
DEL CONSIGLIERE ANTONIO PRATICO’ IN RIFERIMENTO ALLA INTERROGAZIONE PROT.
N° 18028 DEL 23/10/2009 – ABUSO EDILIZIO DITTA XXXX XXXXX
ORDINANZA DI
DEMOLIZIONE, VERBALE DI INADEMPIENZA ALLA DEMOLIZIONE, SENTENZA TAR –
CALABRIA - CATANZARO
Le conseguenze
dell'inottemperanza all'ordine di demolizione
L’ordinanza di
demolizione di un’opera abusiva deve essere ottemperata anche in
presenza di un sequestro penale.
La questione
rappresenta una delle problematiche più frequenti affrontate nella aule
di giustizia.
Analizziamo il caso.
Il Sig. XXXXX XXXXX è
proprietario di un rudere sul quale ha realizzato lavori abusivi, in
totale difformità all’autorizzazione a costruire, n. 48 del 29/11/99.
Pertanto, il Comune
emetteva, in data 05-06-2000, ordinanza di demolizione n. 5030 per
l’opera abusiva realizzata dal predetto. Tale ordinanza, come si
conviene doveva eseguirsi entro novanta giorni.
Avverso tale
provvedimento il Sig. XXXXX XXXXX, proponeva formale ricorso al TAR
Calabria sez. CZ, iscritto al n. 2772/2000 chiedendo in via cautelare la
sospensione degli atti impugnati.
Il TAR in data
6/12/2000 emetteva ordinanza cautelare n. 1004 con la quale sospendeva
l’efficacia esecutiva dell’ impugnata ordinanza n. 5030.
Quanto espresso in
sede cautelare non veniva confermato in merito.
Infatti, il TAR
Calabria sede di Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2007
emetteva sentenza n. 323/2008, depositata in segreteria l’1 aprile 2008,
con la quale respingeva il ricorso presentato dal sig. XXXXX XXXXX
avverso l’ordinanza di demolizione n. 5030 del 5 giugno 2000.
Tale sentenza non
veniva impugnata e oggi risulta passata in giudicato.
Contestualmente il
sig. XXXXX XXXXX avviava in data 5/09/2000 l’iter per il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art.
13 della Legge n° 47/85 per le difformità rilevate nell’ordinanza prot.
n° 5030 del 5/06/2000, notificata in data 8/06/2000.
In data 2/10/2000 il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico in riscontro all’ istanza presentata
dal Sig. XXXXX XXXXX, datata 5/09/2000 richiedeva una integrazione
documentale fornita dall’istante in data 22/11/2000
Quindi in data
22/01/2001 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con nota prot.7706/1
comunicava che era stato espresso PARERE NEGATIVO alla richiesta di
sanatoria sulla pratica edilizia interessata da ordinanza di demolizione
n. 5030 del 5/06/2000.
Paradossalmente pur in
presenza del parere negativo alla richiesta di sanatoria in data
16/12/2004, il sig. XXXXX XXXXX, comunicava al Sindaco che in data
10/01/2005 avrebbe comunque dato inizio alla ripresa dei lavori del
fabbricato in questione e contestualmente rappresentava che ove
l’Ufficio Tecnico dovesse ritenere che vi siano degli ostacoli di
qualsiasi natura chiedeva di essere informato prima della ripresa dei
lavori, onde evitare altro contenzioso burocratico o legale;
quindi, in data
3/01/2005 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a
Mare riscontrava la nota del 16/12/2004 prot. 14688/1 del sig. XXXXX
XXXXX comunicando che: “ a fronte dell’Ordinanza di Demolizione n. 5030
del 05/06/2000, emessa a carico del ridetto sig. XXXXX XXXXX, agli atti
dell’Ufficio non risulta essere stata presentata alcune richiesta di
sanatoria per le opere realizzate in difformità alla concessione
edilizia n. 48 del 29/11/1999 e contestualmente veniva diffidato a
riprendere i lavori oggetto della Ordinanza di demolizione n. 5030 del
5/06/2000;
ed ancora in data
26/04/2005 il sig. XXXXX XXXXX in riscontro alla nota del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del 3/01/2005, affermava che: ” è mia intenzione
realizzare quanto previsto nel progetto autorizzato con concessione
edilizia n. 48/99 e invitava l’Ufficio Tecnico a riesaminare la
richiesta di ripresa dei lavori e, rimaneva in attesa di comunicazioni;
Ancora una volta
l’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare replicava alla nota del
26/04/2005 del sig. XXXXX XXXXX, affermando che: “ effettuate le
verifiche del caso, Le comunico che con la presente si conferma il
contenuto della nota prot. n. 14688/1 allo stesso rimessa in data
3/01/2005, in quanto, allo stato non è stata presentata da parte della
ditta richiedente alcuna istanza di sanatoria, ai senso dell’art. 36 del
D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 (ex art. 13 Legge 28/02/1985, n. 47);
Si fa presente,
altresì, che in data 8/03/2004, interveniva la sentenza del Giudice
penale n.2146/04, che assolveva XXXXX XXXXX e XXXXXX XXXXXXXX per il
reato di cui al capo a) e per il reato di cui al capo b) dichiarava
l’estinzione dello stesso per prescrizione, disponendo, pertanto, il
dissequestro del manufatto abusivo e la sua restituzione all’avente
diritto.
Nel caso di specie
l’avente diritto è il Comune di Praia a Mare, nella persona del Sindaco
pro-tempore, per tre ottime ragioni
I) l’iter
amministrativo si è concluso con la sentenza del TAR Calabria Catanzaro
n. 328/2008 del 5/10/2007 depositata in segretaria del TAR in data l’1
aprile 2008, passata in giudicato che conferma l’ordinanza di
demolizione n. 5030 del 5/06/2000 emessa dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico.
II) Risulta
agli atti un verbale di inottemperanza elevato nei confronti del sig.
XXXXX XXXXX
III) Vi è parere
negativo espresso dal Resp. U.T.C. sulla richiesta concessione edilizia
in sanatoria da parte del XXXXX.
Tali presupposti fanno
rientrare ex lege nel patrimonio dell’Ente comunale l’immobile de quo.
in data 12/01/2009 il
sig. XXXXX XXXXX con nota assunta al prot. del Comune in data
15/01/2009 al n. 582, rappresenta al Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica la cronistoria di parte di atti, omettendo gli atti più
importanti e significativi e, ancora una volta, chiedeva il rilascio di
una nuova concessione edilizia, allegando la relazione tecnica, disegni
di progetto e documentazione fotografica.
A tale nota l’Ufficio
Tecnico Urbanistico non ha fornita nessuna risposta alla ditta
interessata.
Il sig. XXXXX XXXXX
ed il Tecnico progettista (vedi relazione tav. n.1 datata12/01/2009)
omettono di rappresentare quanto segue:
1. il verbale
di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione
emesso prot. n. 189/2002 P.M. di Protocollo, redatto in data 31/05/2002,
regolarmente notificato al sig. XXXXX XXXXX e trasmesso alla Regione
Calabria, al sig. Sindaco e al Responsabile dell’U.T.C. con il quale è
stato accertato che il sig. XXXXX XXXXX non ha dato corso alla
demolizione spontanea..
2. la nota
prot.7706/1 datata 22/01/2001 con la quale il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico comunicava al sig. Luigi Lenzo che era stato espresso PARERE
NEGATIVO alla richiesta di sanatoria sulla pratica edilizia interessata
da ordinanza di demolizione n. 5030 del 5/06/2000.
3. la
comunicazione del sig. XXXXX XXXXX datata 16/12/2004 con la quale
comunicava al Sindaco che in data 10/01/2005 dava inizio alla ripresa
dei lavori del fabbricato in questione e contestualmente comunicava che
ove l’Ufficio Tecnico dovesse ritenere che vi siano degli ostacoli di
qualsiasi natura chiedeva di essere informato prima della ripresa dei
lavori, onde evitare altro contenzioso burocratico o legale e, che il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con nota prot. 14688/1, diffidava il
Sig. XXXXX XXXXX a riprendere i lavori oggetto della ripetuta
Ordinanza di demolizione n. 5030 del 5/06/2000;
4. La
successiva comunicazione del sig. XXXXX XXXXX presentata In data
26/04/2005in riscontro alla nota prot. 14688/1 del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico, con la quale il XXXXX reiterava che: ” è mia
intenzione realizzare quanto previsto nel progetto autorizzato con
concessione edilizia n. 48/99 e che invitava l’Ufficio Tecnico a
riesaminare la richiesta di ripresa dei lavori e, rimaneva in attesa di
comunicazioni e, che l’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare nel
riscontrare la nota del 26/04/2005 conferma il contenuto della nota prot.
n. 14688/1 allo stesso rimessa in data 3/01/2005.
5. La
ulteriore comunicazione, del più volte citato XXXXX, con la quale chiede
il permesso di Costruire in sanatoria, per la realizzazione di opere
oggetto dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello
stato dei luoghi prot. n. 5030 del 5/06/2000, con la specificazione che
la medesima è da intendersi in sostituzione della precedente istanza
prot. n° 582 del 15/01/2009.
6. La sentenza
del TAR Calabria sede di Catanzaro che con decisione nella Camera di
Consiglio del 5 ottobre 2007 emetteva sentenza n. 323/2008 depositata in
segreteria l’1 aprile 2008, con la quale respingeva il ricorso
presentato dal sig. XXXXX XXXXX quale Responsabile dell’abuso, avverso
l’ordinanza di demolizione n. 5030 del 5 giugno 2000, sopra meglio
specificata; Sentenza, ora, passata in giudicato
Ricordo a me stesso
che la procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.2.1985 n.
47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in materia
edilizia), prevede questa sequenza amministrativa:
a) l'autorità
comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile
non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al
patrimonio comunale;
c) l'autorità comunale
accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e
notifica detto accertamento all'interessato;
d) la notifica
dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da
parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Orbene, in base a
quanto disposto dal comma 3 del predetto art. 31: "se il responsabile
dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area
di sedime... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune", risulta evidente che l'effetto oblatorio si verifica "ope
legis" alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare
all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento
formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per
l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari
(comma 4 dello stesso art. 31: "l'accertamento della inottemperanza alla
ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per
la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente").
Del resto, questa
interpretazione letterale risponde perfettamente alla logica degli
istituti giuridici che connotano la specifica disciplina.
Ricordo sempre a me
stesso che la scadenza del termine per ottemperare configura il
presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa,
che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della
proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione
è quello di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla
demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che
si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla
conservazione dell'immobile stesso (comma 5 dell'art. 31).
Infine, per quanto
invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica
dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di
trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari al
fine di poter opporre ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. il trasferimento
stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile.
E’ evidente che nel
caso di specie il sig. XXXXX XXXXX ed il Tecnico progettista hanno
palesemente violato la procedura prima disciplinata dall’art. 7 della
Legge n. 47/1985 e ora dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e sia il
consolidato orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla
interpretazione letterale di tali norme. ( “ ex multis” sent. N. 35785
del 9/06/2004, PG e Di Meglio, rv. 228965; sent. N. 14638 del
16/02/2005, P.G. in proc. Di Giacomo, rv. 231509; sent. N. 16283 del
16/03/2005, Greco, rv 231521; sent. N. 4962 del 28/11/2007, P.G. in proc.
Mancini e altri, rv. 238802 e 238804)
Alla luce di quanto
fin qui dedotto, l’interrogante si dichiara non soddisfatto in merito
alla risposta data dal Sindaco nella seduta odierna ed invita lo stesso
a valutare il comportamento tenuto dalle persone interessate nella
vicenda qui trattata. invitandolo ad adottare gli opportuni e
consequenziali provvedimenti.
Chiedo che la presente
dichiarazione venga allegata al verbale della seduta odierna, unitamente
alle dichiarazioni rese dal Sindaco, per farne parte integrante e
sostanziale del redigendo atto.
Contestualmente chiedo
che mi venga rimessa copia conforme del verbale di seduta, per
l’esercizio del mio mandato elettorale.
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Praia a Mare lì
30/11/2009
Il Consigliere Comunale
(Antonio PRATICO’)
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