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Ultimo aggiornamento:

10/01/2010 22.11

 

 

 

       

 

 

                                                          PRAIA CITTA' D'EUROPA

 

 

                                               

DOCUMENTO DI REPLICA DEL CONSIGLIERE ANTONIO PRATICO’ IN RIFERIMENTO ALLA INTERROGAZIONE PROT. N° 18028 DEL 23/10/2009 – ABUSO EDILIZIO DITTA XXXX  XXXXX

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, VERBALE DI INADEMPIENZA ALLA DEMOLIZIONE, SENTENZA TAR – CALABRIA - CATANZARO

 

 

Le conseguenze dell'inottemperanza all'ordine di demolizione

 

L’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva deve essere ottemperata anche in presenza di un sequestro penale.

La questione rappresenta una delle problematiche più frequenti affrontate nella aule di giustizia.

 

Analizziamo il caso.

 

Il Sig. XXXXX  XXXXX è proprietario di un rudere sul quale ha realizzato lavori abusivi, in totale difformità all’autorizzazione a costruire, n. 48 del 29/11/99.

 

Pertanto, il Comune emetteva, in data 05-06-2000, ordinanza di demolizione n. 5030 per l’opera abusiva realizzata dal predetto. Tale ordinanza, come si conviene doveva eseguirsi entro novanta giorni.

Avverso tale provvedimento il Sig. XXXXX  XXXXX, proponeva formale ricorso al TAR Calabria sez. CZ, iscritto al n. 2772/2000 chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti impugnati.

Il TAR in data 6/12/2000 emetteva ordinanza  cautelare  n. 1004 con la quale sospendeva l’efficacia esecutiva dell’ impugnata ordinanza n. 5030.

 

Quanto espresso in sede cautelare non veniva confermato in merito.

Infatti, il TAR Calabria sede di Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2007 emetteva sentenza n. 323/2008, depositata in segreteria l’1 aprile 2008, con la quale respingeva il ricorso presentato dal sig. XXXXX  XXXXX avverso l’ordinanza di demolizione n. 5030 del 5 giugno 2000.

Tale sentenza non veniva impugnata e oggi  risulta passata in giudicato.

 

Contestualmente il sig. XXXXX  XXXXX avviava in data 5/09/2000 l’iter per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n° 47/85 per le difformità rilevate nell’ordinanza prot. n° 5030 del 5/06/2000, notificata in data 8/06/2000.

 

In data 2/10/2000 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico in riscontro all’ istanza presentata dal Sig. XXXXX  XXXXX, datata 5/09/2000  richiedeva una integrazione documentale fornita dall’istante in data 22/11/2000

 

Quindi in data 22/01/2001 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con nota prot.7706/1 comunicava che era stato espresso PARERE NEGATIVO alla richiesta di sanatoria sulla pratica edilizia interessata da ordinanza di demolizione n. 5030 del 5/06/2000.

 

 

Paradossalmente pur in presenza del parere negativo alla richiesta di sanatoria in data 16/12/2004, il sig. XXXXX  XXXXX, comunicava al Sindaco che in data 10/01/2005 avrebbe comunque dato inizio alla ripresa dei lavori del fabbricato in questione e contestualmente rappresentava che ove l’Ufficio Tecnico dovesse ritenere che vi siano degli ostacoli di qualsiasi natura chiedeva di essere informato prima della ripresa dei lavori, onde evitare altro contenzioso burocratico o legale;

 

quindi, in data 3/01/2005 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare riscontrava la nota del 16/12/2004 prot. 14688/1 del sig. XXXXX  XXXXX comunicando che: “ a fronte dell’Ordinanza di Demolizione n. 5030 del 05/06/2000, emessa a carico del ridetto sig. XXXXX  XXXXX, agli atti dell’Ufficio non risulta essere stata presentata alcune richiesta di sanatoria per le opere realizzate in difformità alla concessione edilizia n. 48 del 29/11/1999 e contestualmente veniva diffidato a riprendere i lavori oggetto della Ordinanza di demolizione n. 5030 del 5/06/2000;

 

ed ancora in data 26/04/2005 il sig. XXXXX  XXXXX in riscontro alla nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del 3/01/2005, affermava che: ” è mia intenzione realizzare quanto previsto nel progetto autorizzato con concessione edilizia n. 48/99 e invitava l’Ufficio Tecnico a riesaminare la richiesta di ripresa dei lavori e, rimaneva in attesa di comunicazioni;

 

Ancora una volta l’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare replicava alla nota del 26/04/2005 del sig. XXXXX  XXXXX, affermando che: “  effettuate le verifiche del caso, Le comunico che con la presente si conferma il contenuto della nota prot. n. 14688/1 allo stesso rimessa in data 3/01/2005, in quanto, allo stato non è stata presentata da parte della ditta richiedente alcuna istanza di sanatoria, ai senso dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 (ex art. 13 Legge 28/02/1985, n. 47);

 

Si fa presente, altresì, che in data 8/03/2004, interveniva la sentenza del Giudice penale n.2146/04, che assolveva XXXXX  XXXXX e XXXXXX   XXXXXXXX  per il reato di cui al capo a) e per il reato di cui al capo b) dichiarava l’estinzione dello stesso per prescrizione, disponendo, pertanto, il dissequestro del manufatto abusivo e la sua restituzione all’avente diritto.

Nel caso di specie l’avente diritto è il Comune di Praia a Mare, nella persona del Sindaco pro-tempore, per tre ottime ragioni

I)         l’iter amministrativo si è concluso con la sentenza del TAR Calabria Catanzaro n. 328/2008 del 5/10/2007 depositata in segretaria del TAR in data l’1 aprile 2008, passata in giudicato che conferma l’ordinanza di demolizione n. 5030 del 5/06/2000 emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

II)        Risulta agli atti un verbale di inottemperanza elevato nei confronti del sig. XXXXX  XXXXX

III)       Vi è parere negativo espresso dal Resp. U.T.C. sulla richiesta concessione edilizia in sanatoria da parte del XXXXX.

Tali presupposti fanno rientrare ex lege nel patrimonio dell’Ente comunale l’immobile de quo.

 

in data 12/01/2009 il sig. XXXXX  XXXXX con nota assunta al prot. del Comune in data 15/01/2009 al n. 582, rappresenta al Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica la cronistoria di parte di atti, omettendo gli atti più importanti e significativi e, ancora una volta, chiedeva il rilascio di una nuova concessione edilizia, allegando la relazione tecnica, disegni di progetto e documentazione fotografica.

A tale nota l’Ufficio Tecnico Urbanistico non ha fornita nessuna risposta alla ditta interessata.

Il sig. XXXXX  XXXXX ed il Tecnico progettista (vedi relazione tav. n.1 datata12/01/2009) omettono di rappresentare quanto segue:

1.         il verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione emesso prot. n. 189/2002 P.M. di Protocollo, redatto in data 31/05/2002, regolarmente notificato al sig. XXXXX  XXXXX e trasmesso alla Regione Calabria, al sig. Sindaco e al Responsabile dell’U.T.C. con il quale è stato accertato che il sig. XXXXX  XXXXX  non ha dato corso alla demolizione spontanea..

2.         la nota prot.7706/1 datata 22/01/2001 con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunicava al sig. Luigi Lenzo che era stato espresso PARERE NEGATIVO alla richiesta di sanatoria sulla pratica edilizia interessata da ordinanza di demolizione n. 5030 del 5/06/2000.

3.         la comunicazione del sig. XXXXX  XXXXX datata 16/12/2004 con la quale comunicava al Sindaco che in data 10/01/2005 dava inizio alla ripresa dei lavori del fabbricato in questione e contestualmente comunicava che ove l’Ufficio Tecnico dovesse ritenere che vi siano degli ostacoli di qualsiasi natura chiedeva di essere informato prima della ripresa dei lavori, onde evitare altro contenzioso burocratico o legale e, che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con nota prot. 14688/1, diffidava il Sig. XXXXX  XXXXX  a riprendere i lavori oggetto della ripetuta Ordinanza di demolizione n. 5030 del 5/06/2000;

4.         La successiva comunicazione del sig. XXXXX  XXXXX presentata In data 26/04/2005in riscontro alla nota prot. 14688/1 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con la quale il XXXXX reiterava che: ” è mia intenzione realizzare quanto previsto nel progetto autorizzato con concessione edilizia n. 48/99 e che invitava l’Ufficio Tecnico a riesaminare la richiesta di ripresa dei lavori e, rimaneva in attesa di comunicazioni e, che l’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare nel riscontrare la nota del 26/04/2005 conferma il contenuto della nota prot. n. 14688/1 allo stesso rimessa in data 3/01/2005.

5.         La ulteriore comunicazione, del più volte citato XXXXX, con la quale chiede il permesso di Costruire in sanatoria, per la realizzazione di opere oggetto dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi prot. n. 5030 del 5/06/2000, con la specificazione che la medesima è da intendersi in sostituzione della precedente istanza prot. n° 582 del 15/01/2009.

6.         La sentenza del TAR Calabria sede di Catanzaro che con decisione nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2007 emetteva sentenza n. 323/2008 depositata in segreteria l’1 aprile 2008, con la quale respingeva il ricorso presentato dal sig. XXXXX  XXXXX quale  Responsabile dell’abuso, avverso l’ordinanza di demolizione n. 5030 del 5 giugno 2000, sopra meglio specificata; Sentenza, ora,  passata in giudicato

 

Ricordo a me stesso che la procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa:

a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo;

b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;

c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all'interessato;

d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.

 

Orbene, in base a quanto disposto dal comma 3 del predetto art. 31: "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime... sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune", risulta evidente che l'effetto oblatorio si verifica "ope legis"  alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (comma 4 dello stesso art. 31: "l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente").

 

Del resto, questa interpretazione letterale risponde perfettamente alla logica degli istituti giuridici che connotano la specifica disciplina.

 

Ricordo sempre a me stesso che la scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (comma 5 dell'art. 31).

 

Infine, per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari al fine di poter opporre ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile.

 

 

E’ evidente che nel caso di specie il sig. XXXXX  XXXXX ed il Tecnico progettista hanno palesemente violato la procedura prima disciplinata dall’art. 7 della Legge n. 47/1985 e ora dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e sia il consolidato orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla interpretazione letterale di tali norme. ( “ ex multis” sent. N. 35785 del 9/06/2004, PG e Di Meglio, rv. 228965; sent. N. 14638 del 16/02/2005, P.G. in proc. Di Giacomo, rv. 231509; sent.  N. 16283 del 16/03/2005, Greco, rv 231521; sent. N. 4962 del 28/11/2007, P.G. in proc. Mancini e altri, rv. 238802 e 238804)

 

Alla luce di quanto fin qui dedotto, l’interrogante si dichiara non soddisfatto in merito alla risposta data dal Sindaco nella seduta odierna ed invita lo stesso a valutare il comportamento tenuto dalle persone interessate nella vicenda qui trattata. invitandolo ad adottare gli opportuni e consequenziali provvedimenti.

 

Chiedo che la presente dichiarazione venga allegata al verbale della seduta odierna, unitamente alle dichiarazioni rese dal Sindaco, per farne parte integrante e sostanziale del redigendo atto.

Contestualmente chiedo che mi venga rimessa copia conforme del verbale di seduta, per l’esercizio del mio mandato elettorale.

-         

Praia a  Mare lì 30/11/2009

 

                                                                           Il Consigliere Comunale

                                                                              (Antonio PRATICO’)

 

                                                                                                  

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