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PRAIA
CITTA' D'EUROPA
Al Sig. Sindaco
Dott. Carlo LOMONACO
del Comune di
87028 PRAIA A MARE
Alla Segretaria comunale
Dott.ssa Santa Rosaria Algieri
del Comune di
87028 PRAIA A MARE
Alla Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Urbanistico
Geom Romilda Brancato
del Comune di
87028 PRAIA A MARE
OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta- Sentenza TAR Calabria –
Catanzaro n. 323/2008
Premesso che:
-
in data 5 giugno 2000 è stata emessa ordinanza prot. n.5030, dal
responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare, nei
confronti del sig. XXXX XXXXX da Praia a Mare, ed avente ad oggetto
opere edilizie realizzate in totale difformità dalla concessione
edilizia, a seguito di verbale di sopralluogo da parte dei Vigili Urbani
in data 15maggio 2000;
-
successivamente all’ordinanza di demolizione è stato emesso atto di
accertamento dell’inottemperanza, portato a conoscenza del responsabile
dell’abuso, valevole quale titolo per l’immissione nel possesso e per la
trascrizione nei Registri Immobiliari (art. 31, comma IV del DPR
380/2001;
-
per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita
e di diritto al patrimonio comunale del bene realizzato, dell’area su
cui esso insiste e di quella necessaria alla realizzazione di opere
analoghe, giusta quanto stabilito dall’art. 31 comma III, del DPR n.
380/2001, analogo al previgente art. 7 della legge 47/85;
-
il Responsabile dell’abuso, avverso l’ordinanza di demolizione,
presentava ricorso al TAR Calabria- Catanzaro, iscritto al n. 2772/2000;
-
in data 6 dicembre 2000 il TAR Calabria – Catanzaro emetteva ordinanza
cautelare n. 1004, con la quale è stata accolta l’istanza di
sospensione dei provvedimenti impugnati;
-
il TAR Calabria sede di Catanzaro con decisione nella Camera di
Consiglio del 5 ottobre 2007 emetteva sentenza n. 323/2008 depositata in
segreteria l’1 aprile 2008, con la quale respingeva il ricorso
presentato dal Responsabile dell’abuso, avverso l’ordinanza di
demolizione n. 5030 del 5 giugno 2000, sopra meglio specificata;
Sentenza, ora, passata ingiudicata.
-
in presenza dell’ordinanza di demolizione, dell’ atto di
accertamento dell’inottemperanza, della sentenza del TAR Calabria
– Catanzaro sussiste, per legge l’obbligo, da parte del Comune di
demolire l’opera così acquisita al proprio patrimonio, con imputazione
delle spese a carico del responsabile dell’abuso, salvo che, con
delibera di Consiglio comunale, venga accertata la sussistenza di
prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell’intervento edilizio,
restando l’immobile nel patrimonio del Comune in cui è entrato nei
termini dinanzi indicati;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge n. 267/2000;
Il
sottoscritto Antonio Praticò, nella sua qualità di Consigliere comunale
del Gruppo “Praia Città d’Europa, in ottemperanza al suo mandato
elettorale e alle sue funzioni consiliari
INTERROGA
IL SINDACO
LA SEGRETARIA DELL’ENTE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO URBANISTICO
OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE
PER SAPERE, ATTESO IL
TEMPO TRASCORSO
A)
- se sono stati adottati e posti in essere tutti gli atti successivi e
conseguenziali nel rispetto dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, atteso
che si é in presenza:
1)-
dell’ordinanza di demolizione,
2)
- dell’ atto di accertamento dell’inottemperanza,
3)
- della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, passata ingiudicata.
Tanto viene chiesto nella considerazione che a norma dell’art. 31 del
DPR n. 380/2001 sussiste l’obbligo da parte del Comune:
-
- di demolire l’opera così acquisita al proprio patrimonio, con
imputazione delle spese a carico del responsabile dell’abuso;
-
- o accertata la sussistenza di prevalenti interessi pubblici decida
per il mantenimento dell’intervento edilizio, restando così,
l’immobile nel patrimonio del Comune.
B)
– in mancanza dell’adozione degli atti di cui al punto a) della presente
interrogazione, quali iniziative, nel rispetto della legge, ognuno per
la loro responsabilità, intendono assumere.
La
risposta riveste carattere d’urgenza.
Praia a Mare lì 7/09/2009
IL CONSIGLIERE COMUNALE
(Gruppo Praia Città
d’Europa)
Antonio PRATICO’
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