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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A GUIDA DOTT. CARLO LOMONACO E’ STATA
SCONFITTA DALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER BEN SEI VOLTE SU RICORSI
PRESENTATI DAL GRUPPO “PRAIA CITTA’ D’EUROPA” PER ILLEGITTIMI DINIEGHI E
LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DA PARTE DEI
CONSIGLIERI COMUNALI.
I
CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO “PRAIA CITTA’ D’EUROPA” SONO STATI
COSTRETTI A RICORRERE AL TAR CALABRIA CATANZARO ATTESO IL PERDURANTE,
PERVICACE E GRAVISSIMA FORMA DI OSTRUZIONISMO POSTO IN ESSERE DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER ESSA DAL SINDACO CHE IMPEDISCE IL
LORO REGOLARE SVILGIMENTO DEL MANDATO ELETTORALE E DELLE FUNZIONI AD
ESSE CONNESSE.
ALLEGHIAMO SENTENZA DATATA 12
GENNAIO 2011
N. 00066/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74
cod. proc. amm.;
sul ricorso numero
di registro generale 1331 del 2010, proposto da:
Biagio Praticò, Ceglie Rosa, Managò Mario Daniele, Praticò Antonio e
Trimboli Francesco, rappresentati e difesi dall’Avv. Paolino Rizzuti,
con domicilio presso Daniela Dante in Catanzaro, Via G. Jannoni 43;
contro
Comune di Praia a
Mare, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe
Fortunato, con domicilio presso Elvira Ponte in Catanzaro, Via Michele
Torcia 12/d;
per l’annullamento
della deliberazione
del Consiglio Comunale di Praia Mare del 6.9.2010, n.25 con la quale è
stato approvato il “Regolamento per l’accesso agli atti, notizie ed
informazioni da parte dei Consiglieri Comunali”;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Comune di Praia A Mare;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Daniele
Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse
parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il
ricorso è manifestamente fondato nei termini di cui in motivazione e
può, quindi, essere deciso con sentenza in forma semplificata;
che i ricorrenti
chiedono l’annullamento della deliberazione consiliare del Comune di
Praia a Mare n. 25 del 6 settembre 2005, con cui è stato approvato il
Regolamento per l’accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte
dei Consiglieri Comunali;
che, in particolare,
i ricorrenti ritengono illegittime le seguenti disposizioni: a) art. 3
(“esercizio del diritto di accesso”), terzo comma: “l’accesso deve
essere esercitato personalmente dai Consiglieri Comunali restando
esclusa qualsiasi comunicazione via fax o e-mail a richiesta del
Consigliere solo se non certificate”; b) art. 7 (“casi di esclusione e
di differimento”), secondo comma: il Responsabile dell’Area, con
provvedimento motivato, ha la facoltà di differire l’accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa costituire
grave pregiudizio all’azione che l’Amministrazione intende assumere, con
particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti, in
potenza o in atto, fermo restando comunque l’obbligo di fissare il tempo
del differimento, dandone notizia al richiedente”; c) art. 8 (“procedura
di accesso”), primo comma, lett. b: “la visione del protocollo è
disposta una volta al mese”; art. 8, ultimo comma: “i termini di cui al
comma primo, lett. a, b e c sono interrotti dall’1 agosto al 31 agosto e
dal 23 dicembre al 6 gennaio”; d) art. 9 (“orari”): “la visione e/o
l’accesso informale deve essere effettuato, onde evitare intralci agli
uffici comunali, con cadenza settimanale nei giorni di mercoledì e
venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00”;
che il diritto di
accesso deve essere esercitato personalmente dai Consiglieri Comunali,
in quanto solo essi sono vincolati al segreto d’ufficio (Cons. St., V,
n. 2716/2006) e dovendo evitarsi che altri soggetti non tenuti a tale
segreto possano accedere ad atti dell’Amministrazione senza una previa
verifica in ordine al loro personale interesse a conoscere tali atti;
che, pertanto,
appare del tutto legittima la previsione di cui all’art. 3, terzo comma,
del Regolamento di cui si tratta;
che la disposizione
appare illegittima anche nella parte in cui esclude che i Consiglieri
possano inoltrare domanda di accesso anche via fax o via e-mail (non
certificati);
che, invero, la
legge non prevede che la richiesta di accesso sia formulata con modalità
sacramentali, ma con modalità idonee a farla pervenire nella sfera di
conoscenza dell’Amministrazione;
che tali modalità
idonee possono anche consistere nell’invio della richiesta via fax o via
e-mail, potendo l’Amministrazione agevolmente procedere alla
protocollazione della richiesta inoltrata via fax o di quella inviata
via e-mail (dopo averla stampata);
che la richiesta di
accesso, ad esempio, può anche essere inviata per posta o inoltrata
“brevi manu” tramite un delegato;
che ciò che importa
è, piuttosto, che l’accesso sia concretamente esercitato dal Consigliere
Comunale (nel senso che nessun altro soggetto, anche se impropriamente
delegato dal Consigliere, può essere autorizzato ad accedere di fatto
all’atto o al documento a cui ha avuto accesso il Consigliere Comunale);
che l’accesso
riguarda tutti gli atti dell’Amministrazione ed è strumentale
all’esercizio delle funzioni politiche del Consigliere Comunale;
che, pertanto,
l’accesso è strumentale (e non alternativo) al compimento di ulteriori
atti, come l’interrogazione o l’interpellanza, in cui si sostanzia la
funzione politiche esercitata dal Consigliere Comunale;
che, pertanto,
risulta illegittima la previsione di cui all’art. 7, secondo comma, del
Regolamento di cui si tratta, in quanto l’immediato accesso del
Consigliere Comunale (tenuto, come si è detto, al segreto d’ufficio)
all’atto in possesso del Comune non può mai determinare un pregiudizio
per l’azione dell’azione dell’Amministrazione;
che è anche
illegittima la previsione di cui all’art. 8, primo comma, lett. b e
ultimo comma;
che, infatti, il
Consigliere Comunale può avere interesse, in relazione alla funzione da
questi svolta, a prendere visione in ogni giorno del protocollo (come,
ad esempio, nel caso di un imminente Consiglio Comunale nel corso del
quale egli intenda rappresentare agli altri Consiglieri una situazione
di particolare disagio dei cittadini, da questi ultimi segnalata
mediante l’invio di numerose lettere di protesta all’indirizzo
dell’Amministrazione);
che, pertanto, con
l’esclusione dei giorni festivi, la visione del protocollo deve essere
quotidianamente consentita ai Consiglieri Comunali, potendo, peraltro,
essere disciplinata in modo tale da recare il minore turbamento alle
attività dell’ufficio protocollo (ad esempio, soltanto dalle ore 9.00
alle ore 10.00);
che, per le medesime
ragioni, risulta illegittima la sospensione dei termini di cui art. 8,
ultimo comma, del Regolamento di cui si tratta, nonché la previsione di
cui all’art. 9;
che, infatti, con
l’esclusione dei giorni festivi, il Consigliere Comunale ha il diritto
di esercitare la visione o l’accesso informale agli atti quotidianamente
(potendo tale esercizio risultare di fondamentale importanza, ad
esempio, in relazione all’imminente svolgimento di un Consiglio
Comunale);
che, ovviamente,
anche la facoltà di esercitare la visione o l’accesso informale
quotidianamente, con esclusione dei giorni festivi, può essere
disciplinata in modo tale da recare il minore turbamento alle attività
degli uffici (ad esempio, soltanto dalle ore 9.00 alle ore 10.00);
che il Comune ha
rappresentato nelle proprie difese l’esigenza di scongiurare l’abuso del
diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali;
che l’eventuale
abuso non può essere scongiurato tramite disposizioni regolamentari che
impediscono anche il legittimo esercizio di tale diritto, ma va represso
tramite il rifiuto di accesso che l’Amministrazione deve opporre se la
richiesta di accesso risulti, in concreto, emulativa;
che il ricorso
pertanto va accolto nei termini sopra indicati;
che, in ragione
della prevalente soccombenza del Comune, lo stesso va condannato alla
rifusione di tre quarti della spese processuali sostenute dai
ricorrenti;
che tale importo è
liquidato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il
ricorso in epigrafe e, nei termini di cui in motivazione, annulla
parzialmente l’art. 3, terzo comma, e, interamente, gli artt. 7, secondo
comma, 8, primo comma, lett. b, 8, ultimo comma, e 9 del Regolamento per
l’accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri
Comunali approvato con deliberazione consiliare del Comune di Praia a
Mare n. 25 del 6 settembre 2005;
2) condanna il
Comune di Praia a Mare alla rifusione di tre quarti delle spese di lite
in favore dei ricorrenti, per un importo complessivo di € 1.200,00,
oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Fiorentino,
Presidente
Daniele Burzichelli,
Consigliere, Estensore
Giovanni Iannini,
Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
14/01/2011
IL
SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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