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Ultimo aggiornamento:

15/01/2011 23.34

 

 

 

       

      

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A GUIDA DOTT. CARLO LOMONACO E’ STATA SCONFITTA DALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  PER BEN SEI VOLTE SU RICORSI PRESENTATI DAL GRUPPO “PRAIA CITTA’ D’EUROPA” PER ILLEGITTIMI DINIEGHI E LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

I CONSIGLIERI  COMUNALI DEL GRUPPO “PRAIA CITTA’ D’EUROPA” SONO STATI COSTRETTI A RICORRERE AL TAR CALABRIA CATANZARO ATTESO IL PERDURANTE, PERVICACE E GRAVISSIMA FORMA DI OSTRUZIONISMO POSTO IN ESSERE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER ESSA DAL SINDACO CHE IMPEDISCE IL LORO REGOLARE SVILGIMENTO DEL MANDATO ELETTORALE E DELLE FUNZIONI AD ESSE CONNESSE.

 

ALLEGHIAMO SENTENZA DATATA 12 GENNAIO 2011

 

N. 00066/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01331/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2010, proposto da:
Biagio Praticò, Ceglie Rosa, Managò Mario Daniele, Praticò Antonio e Trimboli Francesco, rappresentati e difesi dall’Avv. Paolino Rizzuti, con domicilio presso Daniela Dante in Catanzaro, Via G. Jannoni 43;

contro

Comune di Praia a Mare, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fortunato, con domicilio presso Elvira Ponte in Catanzaro, Via Michele Torcia 12/d;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Praia Mare del 6.9.2010, n.25 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali”;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Praia A Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato nei termini di cui in motivazione e può, quindi, essere deciso con sentenza in forma semplificata;

che i ricorrenti chiedono l’annullamento della deliberazione consiliare del Comune di Praia a Mare n. 25 del 6 settembre 2005, con cui è stato approvato il Regolamento per l’accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali;

che, in particolare, i ricorrenti ritengono illegittime le seguenti disposizioni: a) art. 3 (“esercizio del diritto di accesso”), terzo comma: “l’accesso deve essere esercitato personalmente dai Consiglieri Comunali restando esclusa qualsiasi comunicazione via fax o e-mail a richiesta del Consigliere solo se non certificate”; b) art. 7 (“casi di esclusione e di differimento”), secondo comma: il Responsabile dell’Area, con provvedimento motivato, ha la facoltà di differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa costituire grave pregiudizio all’azione che l’Amministrazione intende assumere, con particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti, in potenza o in atto, fermo restando comunque l’obbligo di fissare il tempo del differimento, dandone notizia al richiedente”; c) art. 8 (“procedura di accesso”), primo comma, lett. b: “la visione del protocollo è disposta una volta al mese”; art. 8, ultimo comma: “i termini di cui al comma primo, lett. a, b e c sono interrotti dall’1 agosto al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio”; d) art. 9 (“orari”): “la visione e/o l’accesso informale deve essere effettuato, onde evitare intralci agli uffici comunali, con cadenza settimanale nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00”;

che il diritto di accesso deve essere esercitato personalmente dai Consiglieri Comunali, in quanto solo essi sono vincolati al segreto d’ufficio (Cons. St., V, n. 2716/2006) e dovendo evitarsi che altri soggetti non tenuti a tale segreto possano accedere ad atti dell’Amministrazione senza una previa verifica in ordine al loro personale interesse a conoscere tali atti;

che, pertanto, appare del tutto legittima la previsione di cui all’art. 3, terzo comma, del Regolamento di cui si tratta;

che la disposizione appare illegittima anche nella parte in cui esclude che i Consiglieri possano inoltrare domanda di accesso anche via fax o via e-mail (non certificati);

che, invero, la legge non prevede che la richiesta di accesso sia formulata con modalità sacramentali, ma con modalità idonee a farla pervenire nella sfera di conoscenza dell’Amministrazione;

che tali modalità idonee possono anche consistere nell’invio della richiesta via fax o via e-mail, potendo l’Amministrazione agevolmente procedere alla protocollazione della richiesta inoltrata via fax o di quella inviata via e-mail (dopo averla stampata);

che la richiesta di accesso, ad esempio, può anche essere inviata per posta o inoltrata “brevi manu” tramite un delegato;

che ciò che importa è, piuttosto, che l’accesso sia concretamente esercitato dal Consigliere Comunale (nel senso che nessun altro soggetto, anche se impropriamente delegato dal Consigliere, può essere autorizzato ad accedere di fatto all’atto o al documento a cui ha avuto accesso il Consigliere Comunale);

che l’accesso riguarda tutti gli atti dell’Amministrazione ed è strumentale all’esercizio delle funzioni politiche del Consigliere Comunale;

che, pertanto, l’accesso è strumentale (e non alternativo) al compimento di ulteriori atti, come l’interrogazione o l’interpellanza, in cui si sostanzia la funzione politiche esercitata dal Consigliere Comunale;

che, pertanto, risulta illegittima la previsione di cui all’art. 7, secondo comma, del Regolamento di cui si tratta, in quanto l’immediato accesso del Consigliere Comunale (tenuto, come si è detto, al segreto d’ufficio) all’atto in possesso del Comune non può mai determinare un pregiudizio per l’azione dell’azione dell’Amministrazione;

che è anche illegittima la previsione di cui all’art. 8, primo comma, lett. b e ultimo comma;

che, infatti, il Consigliere Comunale può avere interesse, in relazione alla funzione da questi svolta, a prendere visione in ogni giorno del protocollo (come, ad esempio, nel caso di un imminente Consiglio Comunale nel corso del quale egli intenda rappresentare agli altri Consiglieri una situazione di particolare disagio dei cittadini, da questi ultimi segnalata mediante l’invio di numerose lettere di protesta all’indirizzo dell’Amministrazione);

che, pertanto, con l’esclusione dei giorni festivi, la visione del protocollo deve essere quotidianamente consentita ai Consiglieri Comunali, potendo, peraltro, essere disciplinata in modo tale da recare il minore turbamento alle attività dell’ufficio protocollo (ad esempio, soltanto dalle ore 9.00 alle ore 10.00);

che, per le medesime ragioni, risulta illegittima la sospensione dei termini di cui art. 8, ultimo comma, del Regolamento di cui si tratta, nonché la previsione di cui all’art. 9;

che, infatti, con l’esclusione dei giorni festivi, il Consigliere Comunale ha il diritto di esercitare la visione o l’accesso informale agli atti quotidianamente (potendo tale esercizio risultare di fondamentale importanza, ad esempio, in relazione all’imminente svolgimento di un Consiglio Comunale);

che, ovviamente, anche la facoltà di esercitare la visione o l’accesso informale quotidianamente, con esclusione dei giorni festivi, può essere disciplinata in modo tale da recare il minore turbamento alle attività degli uffici (ad esempio, soltanto dalle ore 9.00 alle ore 10.00);

che il Comune ha rappresentato nelle proprie difese l’esigenza di scongiurare l’abuso del diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali;

che l’eventuale abuso non può essere scongiurato tramite disposizioni regolamentari che impediscono anche il legittimo esercizio di tale diritto, ma va represso tramite il rifiuto di accesso che l’Amministrazione deve opporre se la richiesta di accesso risulti, in concreto, emulativa;

che il ricorso pertanto va accolto nei termini sopra indicati;

che, in ragione della prevalente soccombenza del Comune, lo stesso va condannato alla rifusione di tre quarti della spese processuali sostenute dai ricorrenti;

che tale importo è liquidato in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso in epigrafe e, nei termini di cui in motivazione, annulla parzialmente l’art. 3, terzo comma, e, interamente, gli artt. 7, secondo comma, 8, primo comma, lett. b, 8, ultimo comma, e 9 del Regolamento per l’accesso agli atti, notizie ed informazioni da parte dei Consiglieri Comunali approvato con deliberazione consiliare del Comune di Praia a Mare n. 25 del 6 settembre 2005;

2) condanna il Comune di Praia a Mare alla rifusione di tre quarti delle spese di lite in favore dei ricorrenti, per un importo complessivo di € 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Giovanni Iannini, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

                                                                                                                                             

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