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Ultimo aggiornamento:

30/04/2010 23.05

 

 

 

       
 

INTERROGAZIONE AL SINDACO PRESENTATA IN CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 29/04/2010

 

PERCHE’ IL SINDACO E L’UFFICIO COMPETENTE NON PONGONO IN ESSERE TUTTI GLI ATTI  PER ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE TUTTI I FABBRICATI ABUSIVI ESISTENTI SULL’ISOLA DI DINO ?

                                                                                                              Al Sig. Sindaco

                                                                                                              Dott. Carlo Lomonaco

                            del Comune di

                            Praia a Mare (CS)

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta e orale in Consiglio comunale e con le modalità dell’art. 21, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. – Il Comune di Praia a Mare perché non attiva la procedura prevista della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380, testo unico in materia edilizia, Presentata subito dopo l’appello al Presidente.

Premesso che:

- nell’anno 1964, la società Isola Dino, dopo essere stata regolarmente autorizzata, costruiva nella parte alta dell’Isola Dino:

n. 6 ville bifamiliari, pari a 12 appartamenti

n.  1 fabbricato.

Nella parte bassa dell’Isola Dino costruiva:

n. 6 trulli bifamiliari, pari a 12 camere.

n. 1 sala ristorante.

n. 1 cucina.

n. 1 bar.

- Per i continui abusi perpetrati negli anni da parte della Società Isola di Dino ora le sei Ville bifamiliari, pari a 12 appartamenti siti sulla parte alta dell’Isola di Dino sono state trasformate in n. 29 appartamenti, accatastati come fabbricati CAT. A3, tutti realizzati abusivamente e, n.1 sala ristorante accatastata CAT. C2, come magazzino funzionale all’abitazioni,.Infine n.1 locale accatastato CAT. C2, come magazzino funzionale alle abitazioni. Anche questi realizzati abusivamente.

- In data 8/08/1986, a seguito di accertamenti esperiti da parte del Comando dei VV.UU. di Praia a Mare, si procedeva alla reale individuazione degli immobili presenti sull’Isola Dino e ad evidenziare il numero delle camere e dei bagni presenti in ogni villa.

- In data 30/09/1986 viene presentata istanza di condono edilizio da parte dell’Amministratore p.t. per conto della società Isola di Dino riferita ad abusi edilizi effettuati, a dir loro, prima del 1967.

- In data 27/05/1991 la Soprintendenza Beni A.A.A.S. della Calabria Cosenza con proprio fonogramma chiedeva al Comune di Praia a Mare informazioni su eventuali attività edilizie sull’Isola Dino, e contestualmente invitava il Sindaco a voler cautelativamente sospendere eventuali lavori in corso.

- Gli Agenti della Polizia Municipale di Praia a Mare, in adempimento alla istanza della Sopraintendenza, effettuavano accertamento che sfociava nell’adozione del verbale di contravvenzione n. 86/91 dell’1/06/1991, corredato da documentazione fotografica, in quanto la situazione di fatto non era corrispondente a quella di diritto e risultava che era in corso un consistente ampliamento delle ville ivi esistenti, caratterizzato dalla presenza di patii, di locali da adibire a bagno e soggiorno – angolo cottura, realizzazione di terrazzi, sui quali era stata eseguita la pavimentazione parte in cotto e parte in cemento     (Ampliamento fra l’altro non consentito per il vincolo ambientale ex legge 23/90, legge 1497/39 e D.P.R. n. 910 del 5/05/1985), oltre alla realizzazione di brevi tratti di strada in cemento e pietrame, nonché alcuni gradini di accesso ai nuovi locali e quant’altro.

- A seguito del rapporto dei VV.UU. il Sindaco emetteva ordinanza di demolizione n. 3959 del 10/06/1991, per lavori edili abusivi consistenti nell’ampliamento delle ville preesistenti, nonché per la realizzazione di terrazze e di brevi tratti di strada. Detti lavori non risultavano  neanche conformi a quanto richiesto con la pratica di condono.

- Avverso tale ordinanza, la Soc. Isola Dino S.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. Calabria – Sezione di Catanzaro. Lo stesso respingeva la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e, con successiva sentenza rigettava il ricorso della parte ricorrente, confermando l’ordinanza di demolizione emessa dal Sindaco del Comune di Praia a Mare..

- Tali circostanze erano di dominio pubblico, tant’è che in data 18/12/91, alcuni partiti, (DS e VERDI) a mezzo volantinaggio, denunciavano il continuo perpetrarsi di abusi sull’Isola Dino.

- In particolare, il Capogruppo del P.S.I. (Dott. Egidio Vanni) presentava interrogazione al Sindaco dell’epoca. Non solo, ma successivamente in data 14/03/1992 pervenivano, in merito, interrogazioni Parlamentari da parte dell’On/le Cima e dell’On/le Giacomo Mancini, a salvaguardia del bene “Isola di Dino”

- Da qui l’accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 5 e 7 maggio 1992 –

- A conferma di quanto fin qui rappresentato si fa presente che, nel corpo del verbale del 16/05/1992; prot. n. 5792 dei VV. UU. di Praia a Mare, sono indicati il numero dei vani, dei bagni, delle cucine ed angoli cottura  presenti in ciascuna villa. Si evidenzia che:

- le costruzioni site nella parte alta dell’Isola Dino, interessate da condono, sono prive di qualsivoglia autorizzazione amministrativa e di licenza di pubblico esercizio in quanto questa revocata con ordinanza sindacale n. 645 del 23/01/1988, impugnata al TAR della Calabria – Sezione di Catanzaro con ricorso mai iscritto a ruolo dalla parte ricorrente.

- Successivamente l’Ufficio Tecnico in data 23/05/1992, con nota n. 3565/1, comunica al Sindaco che il condono, così come presentato dall’Amministratore Unico della Società Isola di Dino, risultava essere INFEDELE, allegando a tale nota le planimetrie dell’attuale stato di fatto.

- la Giunta Comunale in presenza di tanto, in data 23 maggio 1992 con atto n. 194 all’unanimità stabiliva:

- Di prendere atto che la domanda di condono, prodotta dall’Amministratore della Società Isola Dino S.r.l., fa esplicito riferimento ad opere oggetto della sanatoria invocata, rappresentate in modo INFEDELE rispetto a quelle realmente esistenti, come compiutamente provate dalla nota n. 3651/1 del 23 maggio 1992 di cui ai grafici redatti da parte dell’Ufficio Tecnico , nonché della documentazione pertinente alla materia di che trattasi, unita a corredo del presente atto. (Cfr delibera della Giunta comunale n.194 del 23/maggio/1992).

Non si può sottacere, però, che, malgrado il rigetto del condono edilizio perché presentato infedelmente, giusta la precitata delibera della Giunta Comunale n.194 del 23/05/1992, la proprietaria Soc. Isola di Dino S.r.l. continuava a perpetrare ulteriori abusi, tanto che in data 3/06/1992 veniva emessa dal Sindaco del Comune di Praia a Mare ordinanza di demolizione n.4046 di opere abusive nei confronti di quest’ultima.

Trascorsi i termini previsti dalla legge, veniva emesso accertamento di inottemperanza n.7987 del 24/12/1992 ai fini della acquisizione gratuita delle opere medesime al patrimonio comunale.

In presenza del verbale di accertamento di inottemperanza l’Amministratore Unico della Soc. Isola di Dino proponeva ricorso al TAR Calabria – Sezione di Catanzaro, il quale con sentenza n. 269 del 3 dicembre 1993 – 7 marzo 1994 respingeva il ricorso proposto.

Successivamente, nell’anno 1995, la Soc. Isola di Dino, proponeva appello avverso la predetta sentenza innanzi al Consiglio di Stato, Quinta Sezione, che con sentenza n. 1883 Reg. Dec 2001 lo rigettava.

Ora essendo la sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato il Comune di Praia a Mare è divenuto legittimo proprietario dell’immobile di che trattasi.

Di tanto è stato informato il Sindaco Lomonaco del Comune di Praia a Mare nella seduta consiliare del 30/06/2008, giusta delibera n. 13, avendo il sottoscritto rilevato che “ nell’inventario non è stato riportato un fabbricato di mq 900, situato sull’Isola di Dino. Il Sindaco/Presidente, in merito a detta affermazione chiede spiegazione al Ragioniere che risponde di non essere a conoscenza di detto bene. Il Sindaco/Presidente si riserva di accertarsi in merito e di riferirne successivamente.” Da allora sono trascorsi circa due anni ed il Sindaco non ha più riferito in merito e non si sa nemmeno se ha proceduto all’immissione in possesso di detto bene immobile, pur essendone il Comune divenuto legittimo proprietario.

In presenza delle determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale, in modo responsabile e nel rispetto della Legge, in data 4 maggio 1992 veniva notificato al Sindaco atto di citazione da parte della Società Isola di Dino a.r.l.  con il quale si citava il Comune di Praia a Mare, e per esso il Sindaco pro.tempore a comparire dinanzi all’On/le Tribunale Civile di Paola, all’udienza del giorno 18 giugno 1992, per ivi sentire accogliere la domanda di condanna nei confronti del Comune di Praia  al pronto pagamento in favore della Società Isola Dino della somma di £. 21.000.000.000 (ventunomiliardi)! a titolo di danni subiti.

I danni richiesti scaturivano dal fatto che il Comune di Praia a Mare negli anni 1974/1975 non avrebbe consentito alla ridetta Società la costruzione sull’Isola del Centro di attrazione internazionale come da stipula di contratto.

Ebbene è da ricordare che il Sindaco del Comune di Praia a Mare, all’epoca il Dr. Carlo Lomonaco,  nel revocare l’assenso preliminare alla costruzione del complesso residenziale e ville sull’Isola Dino di proprietà della soc. Isola Dino S.p.A. con proprio provvedimento n. 4064 del 18/08/1975 affermava che:

“Richiamato il provvedimento di assenso preliminare in data 26/07/1974, n. 3647 del Commissario Prefettizio, relativo alla costruzione di un complesso residenziale e ville sull’Isola Dino, rilasciato al Sig. Domenico Palumbo in nome e per conto dell’Isola Dino S.p.A.;

Rilevato che lo stesso, allo stato attuale, trovasi in netto contrasto con la sopravvenuta legge Regionale n. 18 del 28/05/1975, che vieta la edificazione a mt.200 dal ciglio dei terreni elevati sul mare;

Considerato che la protezione delle coste, garantita dalla su citata legge regionale, costituisce preminente interesse pubblico e che, pertanto, l’assenso preliminare concesso in data 26/07/1994 non è più conforme al pubblico interesse;

Visto che la soprintendenza ai Monumenti e alle Belle Arti di Cosenza  con provvedimento n. 4577 Classe Pos. B n. 261 in data 29/07/1975 ha espresso parere sfavorevole per la costruzione del menzionato complesso residenziale, così come progettato;

Per quanto sopra premesso, con il potere di autotutela, l’assenso preliminare, concesso dal Commissario Prefettizio in favore del Sig. Domenico Palumbo in nome e per conto dell’Isola Dino S.p.A. n. 3647 in data 26/07/1974, relativamente alla costruzione di un complesso residenziale e ville sull’Isola Dino E’ REVOCATO a tutti gli effetti di legge.

Praia a Mare,lì 18/agosto/1975                                                                          

                                                                                  F/to Il Sindaco Dott. Carlo Lomonaco.”

L’Amministrazione Comunale, in presenza dell’atto di citazione per £. 21.000.000.000 (ventunomiliardi) intentato dalla Società Isola di Dino, con delibera della Giunta Comunale n.164 del 09/05/1992, autorizzava il Sindaco pro-tempore a resistere al giudizio promosso dalla Società “Isola di Dino s.r.l.” in persona del suo attuale Amministratore Unico.

Tale Procedimento Civile che ha avuto inizio il 30/04/1992 si è concluso, dopo ben 11 anni, favorevolmente per il Comune di Praia a Mare con  sentenza del Tribunale Ordinario di Paola del 23/09/2003, , nella quale tra l’altro si legge che :

“Dalle rilevate emergenze istruttorie si evince che la mancata realizzazione del progetto edilizio ripresentato dalla Società attrice in data 10/07/1974 è stata causata esclusivamente dalla sopravvenienza delle predette cogenti ed inderogabili disposizioni di legge che non hanno consentito all’Ente territoriale convenuto di adottare alcun provvedimento amministrativo discrezionale, funzionale all’esecuzione delle opere edilizie previste nel contratto di vendita dell’11/09/1962.Poichè l’Ente convenuto è stato oggettivamente impossibilitato ad emettere atti amministrativi discrezionali, in deroga alle disposizioni legislative che hanno inibito qualsiasi attività edilizia sull’isola de qua, ed in ragione del fatto che tale impossibilità oggettiva dell’art.1218 c.c., non è tenuto a rispondere dei danni per cui è causa.”

P.Q.M

Il Tribunale di Paola sezione stralcio, in persona del giudice onorario definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe così provvede:

rigetta la domanda proposta dalla Società attrice.(Bene è leggere la sentenza Tribunale Paola n.179 del 23/09/2003)

Successivamente la Società Isola di Dino srl con atto di appello notificato in data 24/02/2004, ha proposto appello, presso la Corte d’Appello di Catanzaro, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Paola  in data 23/09/2003 n.179.

La Corte d’Appello di Catanzaro, nel  procedimento instauratosi tra la Società Isola Dino srl ed il  Comune di Praia a Mare, ha riconfermato, nell’anno 2008, dopo ulteriori 4 (quattro) anni di causa, la sentenza del Tribunale di Paola rigettando integralmente la domanda della Società attrice.

Và anche precisato che la Società Isola Dino è rimasta sempre soccombente in tutti i suoi procedimenti amministrativi e civili instaurati nei confronti del Comune di Praia a Mare,  per merito delle amministrazioni comunali di allora:

La Società Isola Dino non demorde e in data 15/11/2005 ha notificato ulteriore atto di citazione nei confronti del Comune di Praia a Mare, dinanzi al Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea, per l’udienza del 19/01/2006, per ivi sentire dichiarare la nullità dell’atto stipulato in forma pubblica amministrativa in data 11/09/1962, con il quale il Comune di Praia a Mare ha alienato alla società “Isola di Dino” spa il terreno di cui all’Isola denominata “Dino”, atteso che il territorio dell’intera Isola di Dino del Comune di Praia a Mare (cs) è gravato di Usi Civici, mentre il Comune di Praia a Mare nella stipula del contratto di vendita dell’isola di Dino garantiva che l’isola era :”Libera e franca da ogni gravame, servitù, ipoteca a vincoli di qualsiasi natura”.

La Giunta Comunale in data 23/12/2005, con deliberazione n.103 procedeva alla nomina degli avvocati per la costituzione in giudizio e, in data 28/12/2005  si costituiva in giudizio con propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa 

Tale giudizio è tutt’ora pendente.  

Atteso che la protezione dell’Isola Dino è stata sempre tutelata e anche di più rispetto all’anno 1975?  Protezione e  tutela sempre garantita  negli anni per come segue:

1)      dalla variante Generale del Programma di Fabbricazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 910 del 2/maggio/1985, che per quanto riguarda l’Isola di Dino così recita:”che l’Isola di Dino sia inibita ad ogni qualsiasi attività edilizia anche a livello di servizi e che il vincolo paesaggistico sia esteso sull’intera isola”;

2)      dal Piano Regolatore Generale, approvato con delibera consiliare n.5 del 4/02/1995 che per  quanto riguarda l’Isola di Dino così recita:”che l’Isola di Dino sia inibita ad ogni qualsiasi attività edilizia anche a livello di servizi e che il vincolo paesaggistico sia esteso sull’intera isola”;

3)      dalla Variante parziale al Piano Regolatore Generale, approvata con decreto del Dirigente n. 152 del 15/01/2003 che per  quanto riguarda l’Isola di Dino così recita:”Per l’intera Isola di Dino è esclusa qualsiasi trasformazione urbanistico – edilizia prevista, al fine di tutelare paesaggisticamente detto bene ritenuto di particolare pregio ambientale” .

4)      dal SIC- Sito di interesse Comunitario istituito ai sensi della Direttiva (Habitat) 92/43/CEE- “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:  “IT 9310034 DENOMINATO Isola di Dino” e dal  SIC  habitat  naturale  prioritario  ovvero  di  “praterie  di  posidonia”: IT 93310035  “Fondali Isola di Dino – Capo Scalea”.

5)      dall’area protetta: Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”, istituito con legge Regionale n.9/2008, pubblicata sul B.U.R. Calabria – n. 8 del 16/04/2008.

6)      dal Decreto Ministeriale del 16/febbraio/1970 – “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di Praia a Mare, ai senso della Legge 29/giugno/1939, n. 1939 e n. 1497.

7)      dal fatto che la Regione Calabria con deliberazione della Giunta dell’1/03/2005, n.201 avrebbe dichiarato che: “ il territorio dell’intera Isola Dino del Comune di Praia a Mare (CS) è gravato  da usi civici”.

8)      dalla procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, testo unico in materia edilizia, nella parte in cui disciplina che- “ a seguito della inottemperanza all’ordine di demolizione, il bene rientra di diritto a titolo gratuito nel patrimonio comunale, nonché l’area su cui esso insiste e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, giusta quanto stabilito dall’art. 31 comma III, del DPR n. 380/2001, analogo al previgente art. 7 della legge 47/85, atteso che: costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr. ex multis, T.A.R. Salerno, sez. II, 8 ottobre 2004, n.1904; T.A.R. Sardegna, 6 maggio 2003, n.542; T.A.R. Lazio, sez. II, 12 aprile 2002, n.3160; C.d.S., sez. V, 21 gennaio 1991, n.66) che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e della relativa area di sedime, ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge n. 47/1985 (oggi, art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001), costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, di talché il provvedimento di accertamento di detta inottemperanza, il quale costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale”.

     Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge n. 267/2000;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

      Il sottoscritto Antonio Praticò, nella sua qualità di Consigliere comunale del Gruppo “Praia Città   

      d’Europa, in ottemperanza al suo mandato elettorale e alle sue funzioni consiliari

 

INTERROGA

IL SINDACO

 

 Per sapere se risulta a vero che:

  • le 6 (sei) ville bifamiliare, pari a n.12 (dodici) appartamenti regolarmente autorizzati e realizzati nell’anno 1964 e, che in conseguenza di continui abusi edilizia perpetrati da parte della Società Isola di Dino, ora i 12 appartamenti sono state trasformate in n. 29 appartamenti, oltre a n.2 locali magazzino funzionale all’abitazioni,.
  •  In data 30/09/1986 è stata presentata istanza di condono edilizio da parte dell’Amministratore p.t. per conto della società Isola di Dino e, che in data 23/05/1992 l’Ufficio Tecnico, con nota n. 3565/1, comunica al Sindaco che il condono, così come presentato dall’Amministratore Unico della Società Isola di Dino, risultava essere INFEDELE, allegando a tale nota le planimetrie dello stato di fatto.
  • la Giunta Comunale in presenza di condono presentato infedele, in data 23 maggio 1992 con atto n. 194 all’unanimità stabiliva: “ Di prendere atto che la domanda di condono, prodotta dall’Amministratore della Società Isola Dino S.r.l., fa esplicito riferimento ad opere oggetto della sanatoria invocata, rappresentate in modo INFEDELE rispetto a quelle realmente esistenti, come compiutamente provate dalla nota n. 3651/1 del 23 maggio 1992 di cui ai grafici redatti da parte dell’Ufficio Tecnico , nonché della documentazione pertinente alla materia di che trattasi, unita a corredo del presente atto. (Cfr delibera della Giunta comunale n.194 del 23/maggio/1992).
  • malgrado il rigetto del condono edilizio perché presentato infedelmente, giusta la precitata delibera della Giunta Comunale n.194 del 23/05/1992, la proprietaria Soc. Isola di Dino S.r.l. continuava a perpetrare ulteriori abusi, tanto che in data 3/06/1992 veniva emessa dal Sindaco del Comune di Praia a Mare ordinanza di demolizione n.4046 di opere abusive nei confronti di quest’ultima e, che in data 24/12/1992 veniva emesso accertamento di inottemperanza n.7987 ai fini della acquisizione gratuita delle opere medesime al patrimonio comunale.
  • a seguito del rapporto dei VV.UU. il Sindaco emetteva ordinanza di demolizione n. 3959 del 10/06/1991, per lavori edili abusivi consistenti nell’ampliamento delle ville preesistenti, nonché per la realizzazione di terrazze e di brevi tratti di strada.
  • avverso tale ordinanza, la Soc. Isola Dino S.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. Calabria – Sezione di Catanzaro. Lo stesso respingeva la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e, con successiva sentenza rigettava il ricorso della parte ricorrente, confermando l’ordinanza di demolizione emessa dal Sindaco del Comune di Praia a Mare..
  • in data 18/12/91, alcuni partiti, (DS e VERDI) a mezzo volantinaggio, denunciavano il continuo perpetrarsi di abusi sull’Isola Dino e. che il Capogruppo del P.S.I. (Dott. Egidio Vanni) presentava interrogazione al Sindaco dell’epoca.
  • in data 14/03/1992 pervenivano, in merito, interrogazioni Parlamentari da parte dell’On/le Cima e dell’On/le Giacomo Mancini, a salvaguardia del bene “Isola di Dino”;
  • malgrado il rigetto del condono edilizio perché presentato infedelmente, giusta la precitata delibera della Giunta Comunale n.194 del 23/05/1992, la proprietaria Soc. Isola di Dino S.r.l. continuava a perpetrare ulteriori abusi, tanto che in data 3/06/1992 veniva emessa dal Sindaco del Comune di Praia a Mare ordinanza di demolizione n.4046 di opere abusive nei confronti di quest’ultima.
  • In data 24/12/1992 veniva emesso accertamento di inottemperanza n.7987 ai fini della acquisizione gratuita delle opere medesime al patrimonio comunale.
  • in presenza del verbale di accertamento di inottemperanza l’Amministratore Unico della Soc. Isola di Dino proponeva ricorso al TAR Calabria – Sezione di Catanzaro, il quale con sentenza n. 269 del 3 dicembre 1993 – 7 marzo 1994 respingeva il ricorso proposto.
  • nell’anno 1995, la Soc. Isola di Dino, proponeva appello avverso la predetta sentenza innanzi al Consiglio di Stato e,che la Quinta Sezione, del Consiglio di Stato con sentenza n. 1883 Reg. Dec 2001 lo rigettava.
  • Ora essendo la sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato il Comune di Praia a Mare è divenuto legittimo proprietario dell’immobile di che trattasi?.
  • nella seduta consiliare del 30/06/2008, giusta delibera n. 13, avendo il sottoscritto rilevato che “ nell’inventario non è stato riportato un fabbricato di mq 900, situato sull’Isola di Dino .informava il Sindaco e l’intero Consiglio Comune;
  • il Sindaco/Presidente, in merito a detta informazione chiede spiegazione al Ragioniere il quale  risponde di non essere a conoscenza di detto bene.
  • il Sindaco/Presidente a questo punto si riserva di accertarsi in merito e di riferirne successivamente.”
  • da allora sono trascorsi circa due anni ed il Sindaco non ha più riferito nulla in merito al Consiglio Comunale. Consiglio che a tutt’oggi non è a conoscenza se il Sindaco o gli Uffici competenti abbiano proceduto all’immissione in possesso di detto bene immobile, pur essendone il Comune divenuto legittimo proprietario e,fra l’altro, tale bene è già trascritto a nome del Comune alla Conservitoria dello Stato, dalla passata Amministrazione,
  • in data 4/maggio/1992, in conseguenza delle determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale, in modo responsabile e nel rispetto della Legge, veniva notificato al Sindaco atto di citazione da parte della Società Isola di Dino a.r.l.  con il quale si citava il Comune di Praia a Mare, e per esso il Sindaco pro.tempore a comparire dinanzi all’On/le Tribunale Civile di Paola, all’udienza del giorno 18 giugno 1992, per ivi sentire accogliere la domanda di condanna nei confronti del Comune di Praia  al pronto pagamento in favore della Società Isola Dino della somma di £. 21.000.000.000 (ventunomiliardi)! a titolo di danni subiti.  Danni, che a dire dell’Amministratore Unico della Società Isola di Dino, scaturivano dal fatto che il Comune di Praia a Mare negli anni 1974/1975 non avrebbe consentito alla ridetta Società la costruzione sull’Isola del Centro di attrazione internazionale come da stipula di contratto.
  • il Sindaco del Comune di Praia a Mare, all’epoca era il Dr. Carlo Lomonaco,  nel revocare l’assenso preliminare alla costruzione del complesso residenziale e ville sull’Isola Dino di proprietà della soc. Isola Dino S.p.A. con proprio provvedimento n. 4064 del 18/08/1975 fra l’altro affermava che: Considerato che la protezione delle coste, garantita dalla su citata legge regionale,( n. 18 del 28/05/1975) costituisce preminente interesse pubblico e che, pertanto, l’assenso preliminare concesso in data 26/07/1994 non è più conforme al pubblico interesse;
  • ora la protezione delle bellezze naturali dell’Isola di Dino non sono garantire dalla  presenza:

1)-della Variante parziale al Piano Regolatore Generale, approvata con decreto del Dirigente n. 152 del 15/01/2003 che per  quanto riguarda l’Isola di Dino così recita:”Per l’intera Isola di Dino è esclusa qualsiasi trasformazione urbanistico – edilizia prevista, al fine di tutelare paesaggisticamente detto bene ritenuto di particolare pregio ambientale” .

2)- dal SIC- Sito di interesse Comunitario istituito ai sensi della Direttiva (Habitat) 92/43/CEE- “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:  “IT 9310034 DENOMINATO Isola di Dino”

3)- dal  SIC  habitat  naturale  prioritario  ovvero  di  “praterie  di  posidonia”: IT 93310035  “Fondali Isola di Dino – Capo Scalea”.

4)- dall’area protetta: Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”, istituito con legge Regionale n.9/2008, pubblicata sul B.U.R. Calabria – n. 8 del 16/04/2008.

5)- dal Decreto Ministeriale del 16/febbraio/1970 – “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Comune di Praia a Mare, ai senso della Legge 29/giugno/1939, n. 1939 e n. 1497.

6)- dal fatto che la Regione Calabria con deliberazione della Giunta dell’1/03/2005, n.201 avrebbe dichiarato che: “ il territorio dell’intera Isola Dino del Comune di Praia a Mare (CS) è gravato  da usi civici”.

Tutto ciò  costituisce preminente interesse pubblico da salvaguardare alla pari del provvedimento adottato nell’anno 1975, se non di più?.

  • l’Amministrazione Comunale, in presenza dell’atto di citazione per £. 21.000.000.000 (ventunomiliardi) intentato dalla Società Isola di Dino, con delibera della Giunta Comunale n.164 del 09/05/1992, autorizzava il Sindaco pro-tempore a resistere al giudizio promosso dalla Società “Isola di Dino s.r.l.” in persona del suo attuale Amministratore Unico.
  • tale Procedimento Civile che ha avuto inizio il 30/04/1992 si è concluso, dopo ben 11 anni, favorevolmente per il Comune di Praia a Mare con  sentenza del Tribunale Ordinario di Paola del 23/09/2003 e, che avverso a tale sentenza, la Società Isola di Dino srl con atto di appello notificato in data 24/02/2004, ha proposto appello, presso la Corte d’Appello di Catanzaro, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Paola  in data 23/09/2003 n.179.
  • la Corte d’Appello di Catanzaro, nel  procedimento instauratosi tra la Società Isola Dino srl ed il  Comune di Praia a Mare, ha riconfermato, nell’anno 2008, dopo ulteriori 4 (quattro) anni di causa, la sentenza del Tribunale di Paola rigettando integralmente la domanda della Società attrice.
  • la Società Isola di Dino è rimasta sempre soccombente in tutti i suoi procedimenti amministrativi e civili instaurati nei confronti del Comune di Praia a Mare,  per merito delle passate amministrazioni comunali.
  • In data 15/11/2005 la Società Isola Dino non demorde e notifica ulteriore atto di citazione nei confronti del Comune di Praia a Mare, dinanzi al Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea, per l’udienza del 19/01/2006, per ivi sentire dichiarare la nullità dell’atto stipulato in forma pubblica amministrativa in data 11/09/1962, con il quale il Comune di Praia a Mare ha alienato alla società “Isola di Dino” spa il terreno di cui all’Isola denominata “Dino”, atteso che il territorio dell’intera Isola di Dino del Comune di Praia a Mare (cs) è gravato di Usi Civici, mentre il Comune di Praia a Mare nella stipula del contratto di vendita dell’isola di Dino garantiva che l’isola era :”Libera e franca da ogni gravame, servitù, ipoteca a vincoli di qualsiasi natura”.
  • in data 23/12/2005, la Giunta Comunale con deliberazione n.103 procedeva alla nomina degli avvocati per la costituzione in giudizio e, in data 28/12/2005  si costituiva in giudizio con propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa. Tale giudizio è tutt’ora pendente.

 

  • In presenza di tutti gli abusi commessi sull’Isola di Dino e regolarmente perseguiti a norma di legge;
  • Visto che la Giunta Comunale ha dichiarato infedele il condono edilizio a suo tempo presentato dalla Società Isola di Dino;
  • Viste le sentenze del TAR Calabria Catanzaro e del Consiglio di Stato, tutte favorevoli per il Comune di Praia a Mare;
  • Vista la sentenza emessa dal  Tribunale Ordinario di Paola del 23/09/2003 e, la successiva sentenza della Corte di Appello, presso la Corte d’Appello di Catanzaro, anch’esse favorevole per il Comune di Praia a Mare,

chiedo

  • all’Amministrazione comunale e per essa al Sindaco e alla Giunta comunale, nonché al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Praia a Mare di procedere senza indugio ad acquisire

GRATUITAMENTE

  • tutti i fabbricati esistenti sull’Isola di Dino al PATRIMONIO COMUNALE, perché completamente abusivi,

chiedo

  • in presenza di tanto di applicare la procedura disciplinata dalla legge 28.2.1985 n. 47 e ora dal D.P.R. 6.6.2001 n. 380, testo unico in materia edilizia, (atto questo dovuto per legge) con particolare riferimento nella parte in cui disciplina che-

a seguito della inottemperanza all’ordine di demolizione, il bene rientra di diritto a titolo gratuito nel patrimonio comunale, nonché l’area su cui esso insiste e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, giusta quanto stabilito dall’art. 31 comma III, del DPR n. 380/2001, analogo al previgente art. 7 della legge 47/85, atteso che: costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr. ex multis, T.A.R. Salerno, sez. II, 8 ottobre 2004, n.1904; T.A.R. Sardegna, 6 maggio 2003, n.542; T.A.R. Lazio, sez. II, 12 aprile 2002, n.3160; C.d.S., sez. V, 21 gennaio 1991, n.66) che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e della relativa area di sedime, ai sensi dell’art. 7, comma 3, Legge n. 47/1985 (oggi, art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001), costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, di talché il provvedimento di accertamento di detta inottemperanza, il quale costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, ha natura meramente dichiarativa e non implica scelte di tipo discrezionale”.

In mancanza SI CHIEDE

- al Sindaco e per esso all’Amministrazione comunale a voler rendere noti i motivi per i quali non si intende procedere in tal senso. Cioè all’acquisizione gratuita di tutti i fabbricati esistenti sull’Isola di Dino, per essere destinati a fini pubblici, con unico scopo di realizzare i progetti che l’Amministrazione intende portare avanti nell’interesse di tutti i cittadini.

La presente viene rimessa all’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica, all’Ufficio Ragioneria e al Comando di P.L. per quanto, di  loro competenza con apposita lettera di trasmissione..

Infine, al Sig. Sindaco – Presidente, si rappresenta che ove la risposta scritta e orale non venga data nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale 29/04/2010, la presente interrogazione dovrà essere inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, da convocare entro i termini di legge, recante il seguente oggetto: “Interrogazione a risposta scritta e orale ––   Il Comune di Praia a Mare perché non attiva la procedura prevista della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dal D.P.R. n. 380/2001, - è testo unico in materia edilizia e, per tale seduta Consiliare si chiede che vengano depositati i seguenti atti:

-         istanza condono edilizio datata 30/09/1986 con relativi allegati;

-         Delibera della Giunta Comunale n. 194/1992;

-         Ordinanza di demolizione n. 4046/1992;

-         Accertamento di inottemperanza n. 7987 del 24/12/1992;

-         Rapporto VV.UU. n. 3959 del 10/06/1991;

-         Ordinanza TAR Calabria Catanzaro con la quale respingeva la sospensiva;

-         Volantini dei DS e Verdi del 18/12/1991;

-         Interrogazione al Sindaco presentata dal capogruppo Vanni del PSI;

-         Interrogazioni Parlamentari On/le Cima e On/le Giacomo Mancini del 14/03/1992;

-         Ordinanza di demolizione n. 4046 del 3/06/1992;

-         Accertamento di inottemperanza n. 7987 del 24/12/1992;

-         Sentenza TAR Calabria n. 269 del 3/12/1993;

-         Sentenza del Consiglio di Stato n. 1883 del 2001;

-         Delibera consiliare n. 13 del 30/06/2008;

-         Atto di citazione preso il Tribunale Civile di Paola della Società Isola di Dino del 4/05/1992, per L.21.000.000.000;

-         Provvedimento del Sindaco Lomonaco del 18/08/1975 n. 4064;

-         Delibera della Giunta comunale n. 164 del 19/05/1992;

-         Sentenza del Tribunale Ordinario di Paola del 23/09/2003;

-         Appello alla sentenza del 23/09/2003 notificata in data 24/02/2004 proposta dalla Soc. Isola di Dino presso la Corte d’Appello di Catanzaro;

-         Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro anno 2008;

-         Atto di citazione del 15/11/2005 dinanzi al Tribunale di Paola sezione distaccata di Scalea perché l’Isola di Dino è gravata da usi civici; Giudizio questo tutt’ora pendente;

 

Praia a Mare lì 29/04/2010

                                                                                                    Il Consigliere Comunale

                                                                                                (Gruppo Praia Città d’Europa)

                                                                                                        Antonio PRATICO’

 

                                                                                                                                                 

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