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Proposta di Legge
Autorizzazione alla cessione di aree di proprietà dello Stato ai Comuni
di Praia a Mare più altri annunziata il 22 ottobre 2008 iscritta al n°:
1817 dall'On/le Laratta e altri
Iniziativa
assunta dal Consigliere Provinciale e Comunale Antonio Praticò in merito
alla problematica dei terreni ex-demaniali. Presentata una proposta di
Legge dall'On/le Laratta più altri iscritta al n°:1817 della Camera dei
Deputati
PRAIA CITTA' D'EUROPA

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati LARATTA,
Autorizzazione a cedere
un compendio demaniale marittimo ai comuni di Praia a Mare, Vibo
Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm),
ONOREVOLI DEPUTATI.-
E' tempo ormai di
razionalizzare l'utilizzazione del suolo demaniale al fine di
permetterne un uso che possa giovare a tutti i cittadini.
L'attuale destinazione
dei compendi demaniali ormai da tempo è oggetto di riflessione per il
legislatore tanto è vero che si possono rammentare la legge 4 agosto
1975,n.407, relativa alla cessione del compendio demaniale al Comune di
Montelibretti, la legge 8 aprile 1983, n.113, contenente disposizioni in
materia di trasferimenti al patrimonio disponibile dei beni demaniali
marittimi del comune di Praia a Mare e la legge 5 febbraio 1992, n.177,
che dettò le norme riguardanti la cessione a privati delle aree
demaniali del comune di Montelibretti e delle province di Belluno, Como,
Bergamo, Rovigo, regolati dalla legge 17 giugno 1982, n.377. In effetti
molte zone demaniali sono occupate da edifici pubblici, case di civile
abitazione, alberghi, strade, piazze e giardini. Da ciò si evince che è
necessario superare l'antica disputa sulla definizione dei prezzi dei
suoli, di fronte alla esosità delle richieste che venivano fatte ai
comuni.
Difatti la legge 177/92
emanata per altre zone del nord Italia, stabiliva il prezzo di mercato
limitato “alla valutazione del solo terreno e, l'acquisto delle aree
aveva “valore di sanatoria agli effetti urbanistici” e faceva “venir
meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per
compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione
delle aree”.
Addirittura,
successivamente, la legge 28 dicembre 2001 n.448 – finanziaria 2002 –
approvava l'art. 71 che estendeva i benefici della legge 177/92
all'intero territorio nazionale, poi abrogato dall'art. n.16/bis della
legge di modifica n.16 del 27.02.2002, ma approvava anche i commi 15 e
16 dell'art. 27, ancora oggi in vigore che miglioravano le condizioni
della legge 177/92 aggiungendo all'art. 1 comma 1, secondo periodo, dopo
le parole “ in deroga ad ogni normativa vigente”, le parole “
determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del
solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non
tenendo conto di quanto edificato”.
Al fine di soddisfare le
esigenze, sempre crescenti, della popolazione, in tale prospettiva si
consente di regolarizzare tutte le situazioni esistenti e, al tempo
stesso, di procedere al recupero e alla riqualificazione di intere aree,
rivalutando l'intero patrimonio pubblico e privato.
A questo punto, in una
visione realistica delle situazioni presenti e future, non resta che
procedere ad una adeguata definizione del prezzo e conseguentemente
consentire all'Erario l'incasso di denaro che altrimenti non entrerebbe
mai nelle casse dello Stato con il disegno di legge che qui si riporta.
Art. 1
Le aree di
proprietà dello Stato ricadenti all'interno di centri abitati, definiti
ai sensi dell'articolo 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a Mare (CS),
Vibo Valentia , Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm)
e Follonica (Li), sulle quali siano state già realizzate opere di
urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati, sono
trasferite a richiesta, a trattativa privata, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun Comune,
entro sei mesi dalla data della richiesta.
Art. 2
La richiesta di
acquisizione delle aree di cui all'art. 1, deve essere presentata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla Filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente,
corredata della documentazione idonea all'individuazione di massima
delle aree da acquisire.
Art. 3
L'individuazione
specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro conseguente
delimitazione sono effettuate dal Comune d'intesa con la Filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre
Amministrazioni statali interessate.
Art. 4
Il prezzo
massimo è quantificato dall'Agenzia del demanio con riguardo al solo
terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i
seguenti criteri:
a)- per i singoli
lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque
di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella tabella A
allegata alla presente legge;
b)- per le aree
non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n.865, e
successive modificazioni ed integrazioni
Art. 5
Il trasferimento
è condizionato dall'obbligo del Comune a:
a)-
vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a)
dell'art. 4 ai singoli occupanti o concessionari, i quali abbiano già
realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di
non facile sgombero. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli
effetti urbanistici;
b)- non
maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello
comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento
della presente legge, con esclusione di quelle di cui alla lettere c)
del presente articolo;
c)-
destinare, con propri fondi dell'Ente, tutte le aree libere, da opere
stabili e durature, a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico
attrezzato per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport,
balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità
per dieci anni dalla data di approvazione del contratto di trasferimento
del bene;
d)-
sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e
responsabilità in ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale
che dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di
proprietà dello Stato, nonché alle pretese dei terzi costruttori;
e)-
corrispondere all'Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di
indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti o
concessionari, determinati (sulla base dei criteri indicati nella
tabella B allegata alla presente legge); per un valore pari al
50% del l'allegata tabella, con diritto di rivalsa del Comune nei
confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque
non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula
dell'atto;
f)-
escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti da alienare a
qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di
superficie per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.
Art. 6
Dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni
incompatibili.
TABELLA “A”
DI CUI ART. 4
VALORI UNITARI DI
CESSIONE
CLASSI DIMENSIONALI DEI
COMUNI
VALORI UNITARI delle aree < 10,000
10,001 : 100.000 100.001 : 300.000 > 300.000
(EURO/mq.) 12,00 24,00 48,00 72,00
TABELLA “B”
DI CUI ART. 5
VALORI RELATIVI AI
CANONI DEMANIALI
CLASSI DIMENSIONALI DEI
COMUNI
CANONI DEMANIALI
< 10,000 10,001 : 100.000 100.001 :
300.000 > 300.000
(EURO/mq.) 6,00 12,00 24,00 36,00
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