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Ultimo aggiornamento:

10/01/2010 22.14

       

Proposta di Legge

Autorizzazione alla cessione di aree di proprietà dello Stato ai Comuni di Praia a Mare più altri annunziata il 22 ottobre 2008 iscritta al n°: 1817 dall'On/le Laratta e altri  

Iniziativa assunta dal Consigliere Provinciale e Comunale Antonio Praticò in merito alla problematica dei terreni ex-demaniali. Presentata una proposta di Legge dall'On/le Laratta più altri iscritta al n°:1817 della Camera dei Deputati

 

                                                                        PRAIA CITTA' D'EUROPA                                                  

 

                                              

 

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LARATTA,

Autorizzazione a cedere un compendio demaniale marittimo ai comuni di Praia a Mare, Vibo Valentia, Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm),

ONOREVOLI DEPUTATI.- E' tempo ormai di razionalizzare l'utilizzazione del suolo demaniale al fine di permetterne un uso che possa giovare a tutti i cittadini.

L'attuale destinazione dei compendi demaniali ormai da tempo è oggetto di riflessione per il legislatore tanto è vero che si possono rammentare la legge 4 agosto 1975,n.407, relativa alla cessione del compendio demaniale al Comune di Montelibretti, la legge 8 aprile 1983, n.113, contenente disposizioni in materia di trasferimenti al patrimonio disponibile dei beni demaniali marittimi del comune di Praia a Mare e la legge 5 febbraio 1992, n.177, che dettò le norme riguardanti la cessione a privati delle aree demaniali del comune di Montelibretti e delle province di Belluno, Como, Bergamo, Rovigo, regolati dalla legge 17 giugno 1982, n.377. In effetti molte zone demaniali sono occupate da edifici pubblici, case di civile abitazione, alberghi, strade, piazze e giardini. Da ciò si evince che è necessario superare l'antica disputa sulla definizione dei prezzi dei suoli, di fronte alla esosità delle richieste che venivano fatte ai comuni.

Difatti la legge 177/92 emanata per altre zone del nord Italia, stabiliva il prezzo di mercato limitato “alla valutazione del solo terreno e, l'acquisto delle aree aveva “valore di sanatoria agli effetti urbanistici” e faceva “venir meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree”.

Addirittura, successivamente, la legge 28 dicembre 2001 n.448 – finanziaria 2002 – approvava l'art. 71 che estendeva i benefici della legge 177/92 all'intero territorio nazionale, poi abrogato dall'art. n.16/bis della legge di modifica n.16 del 27.02.2002, ma approvava anche i commi 15 e 16 dell'art. 27, ancora oggi in vigore che miglioravano le condizioni della legge 177/92 aggiungendo all'art. 1 comma 1, secondo periodo, dopo le parole “ in deroga ad ogni normativa vigente”, le parole “ determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto di quanto edificato”.

Al fine di soddisfare le esigenze, sempre crescenti, della popolazione, in tale prospettiva si consente di regolarizzare tutte le situazioni esistenti e, al tempo stesso, di procedere al recupero e alla riqualificazione di intere aree, rivalutando l'intero patrimonio pubblico e privato.

A questo punto, in una visione realistica delle situazioni presenti e future, non resta che procedere ad una adeguata definizione del prezzo e conseguentemente consentire all'Erario l'incasso di denaro che altrimenti non entrerebbe mai nelle casse dello Stato con il disegno di legge che qui si riporta.

 

Art. 1

Le aree di proprietà dello Stato ricadenti all'interno di centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, situate nei comuni di Praia a Mare (CS), Vibo Valentia , Cagnano Varano (Fg), Fiumicino ex Idroscalo di Ostia (Rm) e Follonica (Li), sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati, sono trasferite a richiesta, a trattativa privata, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio disponibile di ciascun Comune, entro sei mesi dalla data della richiesta.

Art. 2

La richiesta di acquisizione delle aree di cui all'art. 1, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente, corredata della documentazione idonea all'individuazione di massima delle aree da acquisire.

Art. 3

L'individuazione specifica delle aree oggetto di trasferimento e la loro conseguente delimitazione sono effettuate dal Comune d'intesa con la Filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente e con le altre Amministrazioni statali interessate.

Art. 4

Il prezzo massimo è quantificato dall'Agenzia del demanio con riguardo al solo terreno valutato in base alle caratteristiche originarie secondo i seguenti criteri:

a)- per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base dei criteri indicati nella tabella A allegata alla presente legge;

b)- per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 5

Il trasferimento è condizionato dall'obbligo del Comune a:

a)- vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) dell'art. 4 ai singoli occupanti o concessionari, i quali abbiano già realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici;

b)- non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui alla lettere c) del presente articolo;

c)- destinare, con propri fondi dell'Ente, tutte le aree libere, da opere stabili e durature, a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attività connesse a turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilità per dieci anni dalla data di approvazione del contratto di trasferimento del bene;

d)- sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine al contenzioso giudiziario attuale ed eventuale che dovesse intercorrere con gli attuali occupanti delle aree di proprietà dello Stato, nonché alle pretese dei terzi costruttori;

e)- corrispondere all'Amministrazione finanziaria tutte le somme a titolo di indennità pregresse e canoni dovuti allo Stato dagli occupanti o concessionari, determinati (sulla base dei criteri indicati nella tabella B allegata alla presente legge); per un valore pari al 50% del l'allegata tabella, con diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei predetti occupanti o concessionari per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale a far data dalla stipula dell'atto;

f)- escludere la possibilità per gli acquirenti dei lotti da alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di cinque anni dalla stipula del contratto.

Art. 6

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.

 

TABELLA “A” DI CUI ART. 4

VALORI UNITARI DI CESSIONE

CLASSI DIMENSIONALI DEI COMUNI

                                                  VALORI UNITARI delle aree < 10,000 10,001 : 100.000 100.001 : 300.000 > 300.000

                                                           (EURO/mq.)                            12,00                    24,00                                   48,00                            72,00

 

 

TABELLA “B” DI CUI ART. 5

VALORI RELATIVI AI CANONI DEMANIALI

CLASSI DIMENSIONALI DEI COMUNI

                                                         CANONI DEMANIALI < 10,000 10,001 : 100.000 100.001 : 300.000 > 300.000

                                                                  (EURO/mq.)                     6,00                    12,00                                   24,00                            36,00

 

 

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